F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 9 9 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI L. 30.000.000 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE ED AL SIG. CORBELLI GIORGIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 9 9 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI L. 30.000.000 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE ED AL SIG. CORBELLI GIORGIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 510 del 29 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, infliggeva al Presidente della soc. Napoli, Giorgio Corbelli, e alla società per responsabilità diretta, le ammende di l. 30.000.000, per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 commi 1 e 3 C.G.S.. Riteneva la Commissione Disciplinare che le frasi rilasciate dal deferito ad un giornale sportivo (“vogliono spingerci in B”, la sanzione “è francamente vergognosa”) e le affermazioni circa l’omessa refertazione da parte degli arbitri di condotte negative tenute da altre tifoserie, travalicassero il diritto di critica e degenerassero in denigrazione e in accusa di parzialità. Avverso tale delibera si appellava l’Amministratore delegato della soc. Napoli, che, pur non negando l’esattezza delle frasi addebitate, escludeva una intenzionalità offensiva da parte di chi le aveva pronunciate, chiedendo quindi la revoca o la mitigazione delle sanzioni inflitte. Ritiene la C.A.F. che la tesi difensiva sia infondata, giacchè l’oggettività dei giudizi espressi dal Corbelli - al di là di una insondabile intenzione - costituisce infrazione dell’art. 1 C.G.S., secondo la corretta esegesi operata dalla impugnata decisione. Tuttavia il “quantum” delle sanzioni può essere equamente ridotto a L. 20.000.000 di ammenda tanto per il dirigente quanto per la società. Il parziale accoglimento del gravame comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dal Signor Corbelli Giorgio, riduce le sanzioni delle ammende già inflitte dai primi giudici a L. 20.000.000 ciascuna. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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