F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 27/08/2001 n. 1 1 – APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 297/C del 28.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 27/08/2001 n. 1
1 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C del 28.7.2001)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 297/C del 28 luglio 2001, rigettava il reclamo presentato dalla Calcio Catania SpA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo competente, che aveva inflitto alla Società reclamante la sanzione della squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive, in relazione alle condotte violente poste in essere da sostenitori della predetta Società in occasione della gara Messina - Catania del 17 giugno 2001, valida per i play-off di qualificazione. Contro tale decisione ha interposto reclamo la Calcio Catania SpA eccependo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 6 ter del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva la reclamante che la norma in questione prevede l’applicabilità della sanzione della squalifica del campo nei casi più gravi o quando la società sia già stata diffidata in precedenza più volte. Avrebbe quindi errato il giudice di primo grado applicando la sanzione di ben quattro giornate di squalifica, sebbene non ricorresse nella specie l’ipotesi della pluralità di precedenti diffide. Con gli altri motivi l’appellante lamenta che non siano state tenute in alcuna considerazione, nel determinare l’entità della squalifica, le misure poste in essere dalla Società Catania Calcio, nei limiti delle sue obiettive possibilità, al fine di prevenire il compimento di atti di violenza da parte dei propri sostenitori, e sia stata posta in essere una evidente disparità di trattamento ai danni del Catania, vista l’esiguità della sanzione pecuniaria irrogata alla Società Messina per gli atti di violenza commessi nell’occasione anche dai suoi sostenitori, tra l’altro di gran lunga più numerosi. In sede di discussione orale, l’appellante ha infine sostenuto che l’art. 6 ter (ora art. 11 C.G.S.) nella formulazione entrata in vigore il 9 agosto 2001 con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, stante la soppressione dell’inciso “nei casi più gravi”, consentirebbe agli organi di disciplina di applicare la squalifica del campo esclusivamente nei confronti di Società precedentemente diffidate, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, in mancanza di diffida a carico del Calcio Catania. Trattandosi di norma più favorevole al reo, essa risulterebbe applicabile nel presente procedimento, secondo le regole generali dalla successione di leggi nel tempo, sebbene entrata in vigore in un momento successivo al compimento del fatto sanzionato. Osserva la Commissione che tale ultima eccezione, che va esaminata per prima avendo natura pregiudiziale, appare priva di fondamento sul piano del diritto positivo, poiché l’inciso “nei casi più gravi” era già stato soppresso nella formulazione dell’art. 6 ter C.G.S. entrata con Comunicato Ufficiale n. 9 della F.I.G.C. pubblicato il 25 gennaio 2001, contenente modifiche regolamentari notoriamente intese non certo ad attenuare, bensì ad inasprire (in una situazione di emergenza originata dal dilagare di episodi di violenza negli stadi) il preesistente regime sanzionatorio. Anche prescindendo da tale considerazione, è comunque evidente che l’applicabilità della sanzione di squalifica del campo nel caso di gravi intemperanze dei tifosi non deriva in via esclusiva dalla norma dell’art. 6 ter C.G.S., ma trova autonomo fondamento nelle norme generali che disciplinano la responsabilità oggettiva delle Società. L’art. 6 ter comma 3 è norma speciale che, nella formulazione entrata in vigore l’11 febbraio 2001, impone agli organi disciplinari di infliggere la squalifica del campo qualora la Società sia già stata diffidata, anche in casi meno gravi, che di per sé non comporterebbero necessariamente la squalifica, ma potrebbero trovare adeguata sanzione in una semplice ammenda. In linea di fatto, non possono sussistere dubbi in ordine alla responsabilità dell’appellante per i fatti di violenza attribuiti ai propri tifosi, (dettagliatamente descritti dagli Ufficiali di gara e dal Commissario di Campo), la cui rilevanza è stata correttamente valutata dai primi giudici. Né si riscontrano estremi di disparità di trattamento ai danni della reclamante, non apparendo confrontabili, in particolare sotto il profilo della gravità delle conseguenze derivatene, i fatti di violenza attribuiti ai sostenitori del Catania con quelli contestati ai tifosi della squadra ospitante. L’appello merita parziale accoglimento soltanto con riferimento all’entità della squalifica inflitta. Ritiene la Commissione che, nel determinare la sanzione concretamente applicabile, si sarebbe dovuto tener conto delle molteplici iniziative adottate dalla Società Calcio Catania, in persona del Presidente e dei dirigenti, in particolare rivolgendosi ad autorità statali e sportive al fine di rappresentare preventivamente la situazione di pericolo per l’ordine pubblico connessa allo svolgimento della gara, sia per l’importanza del risultato sia per la situazione ambientale potenzialmente rischiosa. Tali circostanze, invece, sono state prese in esame dalla Commissione Disciplinare esclusivamente per escludere la ricorrenza dell’attenuante prevista dall’art. 6 ter n. 6 C.G.S.. Ritiene quindi la Commissione che, valutate tutte le suesposte circostanze, l’entità della squalifica debba essere determinata in tre giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania, riduce a n. 3 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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