F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 1,2,3,4 1 – APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 2 – APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA ELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE LL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 3 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTODEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 4 – APPELLO DEL SIG. MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff n. 56/C del 2.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 1,2,3,4 1 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 2 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA ELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE LL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTODEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000) 4 - APPELLO DEL SIG. MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff n. 56/C del 2.11.2000) Con gli appelli in epigrafe, già riuniti da questa Commissione d’Appello Federale (Com. Uff. n. 12/C - Riunione del 14 dicembre 2000), ed oggetto per due volte di rinvio a nuovo ruolo (Riunioni del 14 dicembre 2000 e del 3 maggio 2001), viene contestata la decisione assunta, su deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C nella riunione del 27 ottobre 2000 (Com. Uff. n. 56/C del 2 novembre 2000) Il Procuratore Federale, con atto del 30 settembre 2000, vista la delibera del Presidente Federale di revoca dell’affiliazione della Giorgione Calcio S.p A. (Com. Uff n. 4/A del 18 luglio 2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 16, comma 6, e 110, comma 1, delle N O I.F, in seguito ad intervenuta dichiarazione di fallimento (sentenza del Tribunale di Treviso 14 luglio 2000, n. 362), deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C gli amministratori e i componenti degli organi direttivi della suddetaa società, affinché tutti rispondessero della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.. L'adita Commissione Disciplinare, con la decisione contestata, pronunziava nei confronti dei tesserati Angelo Carron, Arianna Carron, Giampaolo Vacca e Nico Berno (per i quali in sede di riunione il rappresentante della Procura Federale aveva definitivamente chiesto la sanzione dell’inibizione a tempo per anni cinque) il proscioglimento dell’addebito loro rivolto, mentre per gli altri tesserati, in adesione alle richieste della Procura, deliberava nel senso della preclusione a rivestire la carica di dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C.. Relativamente ai primi emergeva dagli atti, ad avviso dell’Organo di prima istanza, che al momento della cessazione dalle cariche sociali la situazione economica e patrimoniale della Giorgione Calcio S.p.A. era stata risanata, per cui nessun addebito poteva essere loro rivolto, dovendosi lo stato di decozione della società ascrivere alle deprecabili vicende della stagione successiva, quando essi avevano da tempo dismesso ogni carica. Per i rimanenti tesserati si imponeva, invece, una pronunzia di responsabilità, in quanto all’atto della dichiarazione di fallimento (14 luglio 2000) costoro rivestivano cariche sociali nell’ambito della predetta società Giorgione e pertanto non potevano sfuggire alla sanzione prevista dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che prevede per gli amministratori la preclusione ad essere dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C.. Hanno proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello sia il Procuratore Federale, il quale insiste affinché, in parziale riforma della richiamata decisione della Commissione Disciplinare, venga dichiarata la preclusione di cui all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F. anche nei confronti dei dirigenti prosciolti in prime cure, che alcuni dei dirigenti coinvolti, i quali, per il tramite dei loro difensori, hanno partecipato, insieme all’Ufficio della Procura Federale, alla discussione dibattimentale presso questa Commissione. I dirigenti, prosciolti in prime cure, si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello della Procura Federale, depositando, con l’assistenza dei loro patroni, apposita memoria difensiva. I difensori dei dirigenti reclamanti hanno invece formulato verbalmente, in sede di udienza, richiesta di ulteriore rinvio, in attesa degli sviluppi in sede giurisdizionale della procedura fallimentare. La Procura Federale si è formalmente opposta all’eventualità di un ulteriore rinvio. Il Collegio ritiene che la vertenza debba essere trattata per la definitiva decisione. Tutti i reclami interposti, già oggetto di riunione, devono essere rigettati. Ragioni di logica e economia processuale consigliano di partire dai reclami dei dirigenti Auriemma (Mario e Raffaele) e Minichino, prendendo le mosse, in particolare, dalla censura di assoluta incompetenza del giudice adito. Orbene, anche in virtù degli esiti degli accertamenti disposti da questa Commissione, circa la posizione federale della Giorgione Calcio S.p.A. alla data della dichiarazione di fallimento (14 luglio 2000), risultati peraltro non collimanti con le affermazioni degli appellanti, risulta che la società in tale data, nonostante il contestuale intervento della chiusura delle iscrizioni al Campionato Interregionale, non fosse ancora regolarmente iscritta a tale campionato, non avendo provveduto a completare gli adempimenti previsti. Pur essendo dunque venuto meno il titolo all’ammissione al Campionato di Serie C-2, e quindi all’affiliazione alla relativa Lega professionistica, non era ancora perfezionata in quel momento l’iscrizione al Campionato Interregionale e quindi la sottoposizione alla Lega Nazionale Dilettanti. Del tutto integra conseguentemente risultava la competenza del giudice adito (Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C), da salvaguardarsi in mancanza del perfezionamento del nuovo status al momento del verificarsi dell’evento alla base delle misure afflittive (declaratoria di fallimento). Il profilo di doglianza non merita pertanto adesione. In merito al resto delle lagnanze, vengono chiamate in causa le norme contenute nell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che così recitano: “2. Non possono essere ‘dirigenti’ né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art.16. 3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell’osservanza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.” Tanto premesso, pare al Collegio che la Commissione Disciplinare abbia fatto corretta - e soprattutto immune dalle censure dedotte - applicazione delle richiamate previsioni normative nei confronti dei dirigenti reclamanti, anche dal punto di vista dell’afflittività delle sanzioni irrogate. Anzitutto, al contrario di quanto sostiene il reclamante Minichino, il richiamo delle disposizioni del C.G.S., di cui all’inciso finale contenuto nel citato art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., concerne chiaramente i soli aspetti procedurali e pertanto non pregiudica alle disposizioni organizzative interne della Federazione di prevedere, dal punto di vista sostanziale, autonome misure afflittive o di cautela a fronte del verificarsi di eventi fortemente pregiudizievoli per il normale assetto economico-societario di una società di calcio affiliata. Nell’irrogazione delle misure afflittive, e comunque nella concreta determinazione delle sanzioni, il predetto art. 21 non lascia poi particolari margini di valutazione discrezionale all’organo giudicante, non essendo tra l’altro prevista la possibilità di porre un limite temporale alla preclusione. Alla luce del rigoroso dettato normativo non sembra, altresì, possibile graduare l’applicazione della misura preclusiva sulla base della posizione concretamente rivestita dai singoli amministratori, bastando che gli stessi siano in carica al momento della pronunzia giurisdizionale dichiarativa del fallimento. Assolutamente inconferenti, e irrilevanti nel presente giudizio sportivo, risultano, inoltre, le contestazioni di merito formulate dai reclamanti Sigg. Auriemma circa la sussistenza dei motivi posti a sostegno della dichiarazione di fallimento, essendo le valutazioni del caso riservate al giudice ordinario nell’ambito del procedimento giurisdizionale civile di opposizione, peraltro appositamente instaurato presso il Tribunale di Treviso. I margini di valutazione discrezionale apparentemente concessi all’Organo giudicante in virtù dell’utilizzazione di un verbo attributivo di facoltà (“Possono” essere colpiti dalla preclusione...), non corroborati però, nell’ambito dello stesso testo, da una diversificazione di tipo sostanziale delle fattispecie e dei soggetti coinvolti, possono essere legittimamente invocati, coerentemente alla pronunzia dei primi Giudici, almeno per quanto attiene alla posizione degli amministratori in carica nel precedente biennio. Non può non tenersi conto, nel caso dei dirigenti prosciolti in primo grado (Sigg. Carron ed altri), che la peculiarità della loro situazione merita un distinguo scriminante, approfittando anche degli esigui margini di valutazione discrezionale che la norma sembra concedere, pena, altrimenti, la rigida applicazione di incongrui meccanismi di responsabilità oggettiva per fatto altrui. Per quanto possa essere discutibile, infatti, la risolutività, peraltro fortemente contestata dall’Organo requirente, degli interventi portati ad esecuzione dai medesimi per risollevare, almeno temporaneamente, le precarie sorti economico-finanziarie della società, non appare revocabile in dubbio, almeno ai fini che qui interessano, l’oggettiva non partecipazione dei dirigenti prosciolti, venuta meno ogni carica sociale già un anno prima della declaratoria di fallimento, agli atti di gestione che hanno condotto, nell’ultimo periodo, alla definitiva decozione della società. Nel caso del Sig. Angelo Carron potrebbe addirittura discutersi circa l’astratta applicabilità della norma invocata delle N.O.I.F., non mancando elementi che depongono nel senso della cessazione dalla copertura di incarichi sociali già da oltre due anni prima dell’intervenuta declaratoria fallimentare della Giorgione Calcio S.p.A.. In tal senso anche il reclamo della Procura Federale non può andare incontro a favorevole definizione, dovendosi confermare il parziale proscioglimento, e per il resto le condanne, decisi in primo grado. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come proposti dal Sig. Auriernma Mario, dal Sig. Auriemma Raffaele, dal Procuratore Federale e dal Sig. Minichino Raffaele Canio, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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