F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 5,6,7 5 – APPELLO DEL CALCIATORE CINICOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) 6 – APPELLO DEL CALCIATORE CICERI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) 7 – APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO E DEI SIGG.RI PISATI GIUSEPPE E GAELI GIANLUCA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 4.000.000 E DELLE INIBIZIONI PER MESI 6 E PER ANNI 1, LORO INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 5,6,7 5 - APPELLO DEL CALCIATORE CINICOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) 6 - APPELLO DEL CALCIATORE CICERI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) 7 - APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO E DEI SIGG.RI PISATI GIUSEPPE E GAELI GIANLUCA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 4.000.000 E DELLE INIBIZIONI PER MESI 6 E PER ANNI 1, LORO INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001) Il Procuratore Federale, con atto del 4 aprile 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale Pisati Giuseppe, Presidente della Società S. Angelo Calcio Srl, Galli Gianluca, dirigente della predetta società, Spadaro Leone, calciatore tesserato della Società A.S. Corbetta F.C., Ciceri Andrea, calciatore già tesserato per l’A.C. Fanfulla 1874 Srl, Cinicola Roberto, calciatore già tesserato per la Società U.S. Cremapergo, Caporale Edoardo, calciatore già tesserato per la Società U.S. Soresinese Calcio Srl, Gambirasio Simone, calciatore già tesserato per la Società F.C. Verbano Calcio, Salvalaio Giuseppe, Presidente della Società U.S. Linate e le Società U.S. Linate e Sant’Angelo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1 C.G.S. contestando: - al Pisati ed al Gallo di aver posto in essere nel corso del campionato 2000/2001, in collaborazione con lo Spadaro, iniziative dirette a simulare il tesseramento di alcuni calciatori presso la società svizzera Ascona F.C. al fine di consentire lo svincolo delle Società di appartenenza dei calciatori Ciceri Andrea, Cinicola Roberto, Caporale Edoardo e Gambirasio Simone, - al Salvalaio di aver consentito al calciatore Andrea Ciceri di “parcheggiare” nella società Linate successivamente al suo artificioso svincolo dal Fanfulla. - alla Società U.S. Linate la violazione di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente; - alla Società S. Angelo Calcio Srl la violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente e ad un dirigente. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 28.6.2001, affermata la responsabilità disciplinare dei dirigenti e tesserati, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva del S. Angelo Calcio e la responsabilità diretta della U.S. Linate, infliggeva ai deferiti le seguenti sanzioni. anni uno di inibizione a Gaeli Gianluca; mesi 6 di inibizione a Pisati Giuseppe; mesi 6 di inibizione a Salvalaio Giuseppe; mesi 6 di squalifica a Spadaio Leone; mesi 4 di squalifica a Ciceri Andrea; mesi 4 di squalifica a Cinicola Roberto; mesi 3 di squalifica a Caporale Edoardo, mesi 1 di squalifica a Gambirasio Simone; L. 4.000.000 di ammenda con diffida alla Società S. Angelo Calcio Srl; L. 1.000.000 di ammenda alla Società U.S. Linate. Avverso la decisione della Commissione hanno proposto reclamo il Ciceri, il Cinicola e la società Sant’Angelo Calcio e i Sigg.ri Pisati e Gaeli. Tutti gli appellanti hanno chiesto in via principale la totale riforma della decisione impugnata e conseguentemente, il loro proscioglimento da ogni addebito ed in via di estremo subordine la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte dai primi giudici. I reclami si fondano essenzialmente su un motivo comune, riguardante la pretesa insussistenza della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Sostengono infatti gli appellanti di non aver posto in essere alcuna condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva, dal momento che, all’epoca dei fatti, il trasferimento all’estero di calciatori non professionisti era assolutamente lecito, al pari del loro nuovo tesseramento in Italia in qualità di calciatori provenienti da Federazione estera, espressamente consentito dall’art. 40 n. 11.3 delle N.O.I.F. in quel momento vigente. A parte tale rilievo, i reclamanti eccepiscono la nullità (per contrasto con la normativa F.I.F.A. che prevede la libera circolazione, senza alcun vincolo, dei calciatori dilettanti) delle norme federali che non consentono il trasferimento di calciatori dilettanti se non con il benestare della Società di appartenenza. Sotto tale profilo sarebbe nullo anche il comma aggiuntivo dell’art. 40 n. 11 punto 3 delle N.O.I.F., entrato in vigore il 15.2.2001, che non consente ai calciatori non professionisti di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, di tesserarsi nuovamente per Società italiane diverse da quelle di provenienza, nella stessa stagione in cui avevano ottenuto il transfert internazionale. Ulteriori specifici motivi di appello sono stati formulati da: Cinicola Roberto, il quale afferma di aver ottenuto il consenso al proprio trasferimento al Sant’Angelo da parte dei nuovi dirigenti dell’U.S. Cremapergo, come si può ricavare da una dichiarazione datata 20.8.2000 sottoscritta dai predetti e già allegata alla memoria difensiva di primo grado. Inoltre il Cinicola rileva di essersi rivolto all’Ascona e di aver ottenuto il trasferimento in Svizzera per iniziativa del tutto personale, al fine precipuo di ovviare alle difficoltà burocratiche relative al passaggio di gestione della società Cremapergo; Ciceri Andrea, il quale evidenzia di essere stato sostanzialmente obbligato ad avvalersi dell’espediente (peraltro legittimo) del tesseramento presso l’Ascona per liberarsi dal vincolo con la società di appartenenza, l’A.C. Fanfulla 1874, che dopo aver inizialmente coltivato trattative con la società Romanese, gli aveva negato il nulla osta al trasferimento presso la società predetta, interessata all’acquisizione delle sue prestazioni per la stagione sportiva 2000/2001; Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca, i quali lamentano che la Commissione Disciplinare si sia limitata a ritenere non credibili le giustificazioni da essi addotte nelle dichiarazioni rispettivamente rese all’Ufficio Indagini, ritenendo - senza adeguata motivazione - che le stesse fossero smentite dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di altri soggetti interessati; il Sant'Angelo Calcio, che contesta la responsabilità del proprio Presidente Pisati e del tesserato Gaeli, facendone discendere l'insussistenza della responsabilità diretta ed oggettiva della Società ai sensi dell’art. 6 n. 1 e 2 C.G.S.. Gli appelli vanno preliminarmente riuniti, per l’evidente connessione oggettiva tra gli stessi esistente. Rileva la C.A.F. che le censure mosse alla delibera impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità degli incolpati sono inconsistenti e non meritano accoglimento. Invero, i primi giudici hanno correttamente utilizzato il cospicuo materiale probatorio acquisito dall’Ufficio Indagini, pervenendo alla logica ed incontrovertibile conclusione che gli incolpati si adoperarono, nel corso della stagione sportiva 2000/2001, al fine di consentire ai calciatori Ciceri, Cinicola, Caporale e Gambirasio di svincolarsi dalle società di appartenenza - in mancanza del consenso delle stesse e quindi in contrasto con le norme federali che vietano tale condotta - mediante un fittizio tesseramento dei calciatori interessati presso la società svizzera Ascona F.C. ed il successivo tesseramento degli stessi presso società italiane diverse da quelle di precedente appartenenza. In sostanza, il tesseramento presso la società estera, di per sè lecito, è stato impropriamente utilizzato al solo scopo di eludere la normativa federale relativa allo svincolo dei calciatori non professionisti. Proprio in tale intento di elusione ed aggiramento delle nome consiste la violazione dell’art. 1 n. 1 C.G.S., accertata e sanzionata dalla Commissione Disciplinare. Neppure l’asserita nullità della normativa federale sul vincolo per incompatibilità con la disciplina della F.I.F.A. in materia vale ad escludere l’illeceità della condotta degli incolpati, per la semplice considerazione che essa si è posta comunque in contrasto con norme vigenti. In ogni caso non risulta che gli incolpati abbiano esperito alcuna delle azioni dirette all’accertamento della nullità delle norme in questione, previste dall’ordinamento federale. In ordine alle singole posizioni dei reclamanti, va rilevato che i calciatori Ciceri e Cinicola, pur adducendo generiche giustificazioni personali, hanno sostanzialmente confessato l’illecito, ammettendo di aver fatto ricorso all’espediente del trasferimento meramente formale all'Ascona, seguito dal ritrasferimento presso società italiana, proprio allo scopo di ovviare alla mancanza del nulla osta della Società di appartenenza, indispensabile per conseguire direttmente, nell’ambito della Federazione Italiana, il trasferimento voluto. Per quanto riguarda il Pisati ed il Gaeli si deve constatare che nel reclamo non sono state dedotte argomentazioni difensive diverse da quelle formulate nel primo giudizio e quindi già prese in considerazione dalla Commissione Disciplinare che, con motivazione del tutto condivisibile, ne ha constatato l’infondatezza, rilevando che la versione dei fatti accreditata dal Pisati e dal Gaeli trova puntuale smentita nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dagli altri soggetti interessati. II reclami appaiono quindi infondati e vanno respinti ad eccezione di quello proposto dal Cinicola limitatamente all’entità della sanzione. Attese le modalità della condotta (comunque illecita) posta in essere dall’incolpato, che risulta aver agito ad iniziativa personale, non essendo stato accertato dalle indagini un collegamento dello stesso con intermediari, sanzione adeguata per il Cinicola appare essere quella della squalifica sino al 28 settembre 2001. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori Cinicola Roberto e Ciceri Andrea, dalla S.Angelo Calcio e dai Sigg.ri Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca, in parziale accoglimento dell’appello del calciatore Cinicola Roberto, riduce la sua squalifica al 28 settembre 2001 e ordina restituire la tassa di reclamo; respinge gli appelli del calciatore Ciceri Andrea, della S.Angelo Calcio di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) e dei Sigg.ri Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca e ordina incamerarsi le relative tasse.
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