F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 3,4 3 – APPELLO DELL’A.S. LATINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI UNO AL PRESIDENTE SIG. DEODATI ANGELO E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 6 E 1 COMMA 3 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001) 4 – APPELLO DEL SIG. STEFANI RENATO, SEGRETARIO DELL’A.S. LATINA CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 3,4 3 - APPELLO DELL’A.S. LATINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI UNO AL PRESIDENTE SIG. DEODATI ANGELO E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 6 E 1 COMMA 3 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001) 4 - APPELLO DEL SIG. STEFANI RENATO, SEGRETARIO DELL’A.S. LATINA CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001) Il Sig. Angelo Deodati, Presidente della A.S. Latina Calcio s.r.l. ed il Sig. Stefani Renato, Segretario della stessa società, hanno separatamente preposto reclamo avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 26 luglio 2001 con la quale è stata irrogata, al Deodati, la sanzione dell’inibizione per un anno (nonché l’ammenda di L. 2.000.000 alla A.S Latina) ed allo Stefani la sanzione di mesi quattro di inibizione. Il Deodati è stato diferito dal Procuratore Federale per essersi reso responsabile di comportamento antiregolamentare, in quanto, essendo venuto a conoscenza di un possibile illecito sportivo in ordine all’incontro Rieti/Sanbendettese, ritardava la doverosa comunicazione al Comitato competente ovvero all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Inoltre è stato anche deferito per essersi reso responsabile di dichiarazioni lesive della reputazione dei dirigenti federali mediante affermazioni contenute in una lettera indirizzata al Procuratore Federale, in data 20.2.2001. Lo Stefani a sua volta, è stato deferito per aver reso gravi affermazioni circa il regolare svolgimento del Campionato Nazionale Dilettanti, nel corso di un incontro fra i rappresentanti del Girone F del Comitato Interregionale tenutosi a Terni il 26.1.2001. I due ricorsi vanno opportunamente riuniti e, nel merito, a parere di questa Commissione, devono essere respinti. Invero, da un attento esame degli atti, è risultato che sia il Deodati che lo Stefani hanno posto in essere i comportamenti per i quali sono stati entrambi deferiti dalla Procura Federale. In particolare per quel che riguarda il Presidente dell’A.S. Latina Calcio, è risultato che, pur essendo venuto a conoscenza dell’illecito sportivo che si intendeva perpretare in occasione dell’incontro Rieti / Sanbenedettese del 17 dicembre 2000, tardava dall’11 dicembre 2000 fino al giorno 14 prima di denunciare il fatto, ponendo in essere, nel frattempo dei comportamenti in chiaro contrasto con i principi di lealtà e correttezza imposti dalle norme di Giustizia Sportiva. Tale condotta integra la violazione dell’art. 2 comma 6 C.G.S. mentre le affermazioni lesive della reputazione degli organi federali, contenute nella lettera in data 20.2.2001 (sulla cui provenienza non possono esserci dubbi), impone l’affermazione della responsabilità per violazione dell’art. 1 comma 3 stesso codice.Altrettanto è a dirsi per il Segretario dell’A.C. Latina, Sig. Stefani in ordine al fatto ascrittogli ed ampiamente provato dagli atti dell’indagine. Le sanzioni inflitte appaiono senz’altro adeguate alla gravità del fatto onde l’impugnata decisione va integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.S. Latina Calcio di Latina e dal Sig. Stefani Renato, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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