F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001 AL SIG. POSARELLI NICOLA E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 ADESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – IN RELAZIONE ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F. – E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 295/C del 18.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 5
5 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001 AL SIG. POSARELLI NICOLA E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 ADESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’ART. 66 DELLE N.O.I.F. - E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295/C del 18.7.2001)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con decisione pubblicata nel C.U. n. 295/C del 18 luglio 2001, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Posarelli Nicola, dirigente del Pisa, e alla società Pisa Calcio rispettivamente la sanzione della squalifica fino al 31.10.2001 e quella della ammenda di lire 1.500.000 per avere il primo, entrato senza autorizzazione negli spogliatoi, rivolto un’espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro il quale era chiuso nel proprio spogliatoio, e la seconda, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia il tesserato, che la società di appartenenza, deducendone l’erroneità e la carenza di motivazione. In particolare rilevavano il dubbio sulla attribuibilità al Posarelli della frase ingiuriosa e comunque la severità delle sanzioni inflitte. Chiedevano per l’effetto l’annullamento della decisione di primo grado o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni. All’odierna riunione non compariva nessuno dei reclamanti nonostante la ritualità delle comunicazioni. I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi.La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione. In ordine alla individuazione del responsabile della condotta censurata, deve osservarsi che nessun diverso soggetto è stato indicato dagli appellanti come autore della condotta censurata rispetto al Posarelli, individuazione che è avvenuta sulla base della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, documento che, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., costituisce atto avente fede privilegiata. Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. Al rigetto del gravame consegue l’incameramento della relativa tassa.Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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