• Stagione sportiva: 2001/2002
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 6,7,8
6 – APPELLO DEL SIG. DI FRANCESCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
7 – APPELLO DELL’A.E. DI NICOLA ROBERTO AVVERSO LA SOSPENSIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
8 – APPELLO DEL SIG. BELFIORE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 6,7,8
6 - APPELLO DEL SIG. DI FRANCESCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
7 - APPELLO DELL’A.E. DI NICOLA ROBERTO AVVERSO LA SOSPENSIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
8 - APPELLO DEL SIG. BELFIORE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
Il Procuratore Federale, con atto del 20 novembre 2000, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo l’Avv. Angelo Raffaele Pelillo, Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Teramo, e i Sigg. Pasquale Belfiore, Segretario del Comitato Provinciale di Teramo, Pietro Di Francesco, Presidente della Sezione A.I.A. di Teramo, e Roberto Di Nicola, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Teramo, per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. I primi tre deferiti, secondo il Procuratore Federale, avevano indotto l’arbitro, Sig. Di Nicola, a redigere il 16 novembre 1999 un supplemento di rapporto in relazione alle ragioni della mancata disputa della gara del Campionato Allievi Provinciali Morro d’Oro/Piano della Lente in calendario il 7 novembre 1999, di contenuto non corrispondente al vero, in modo da giungere alla revoca del provvedimento disciplinare adottato a carico del tesserato Ercole Di Nicola, dirigente della società e calciatore della prima squadra, che, di conseguenza, aveva potuto prendere parte alla gara del 22 novembre 1999 del Campionato di Eccellenza Santegidiese/Morro d’Oro. In fatto era accaduto che il Sig. Roberto Di Nicola, arbitro designato per la direzione della predetta gara, giunto all’impianto sportivo del Morro d’Oro, era stato invitato dal Sig. Ercole Di Nicola a non far disputare la gara “per non alterare il terreno di gioco”, attesa la minaccia di un temporale, in vista della gara del pomeriggio in cui era impegnata la prima squadra. Il direttore di gara richiedeva una dichiarazione scritta su tale richiesta e non dava corso alla gara riportando il tutto nel proprio referto. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Teramo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, letto il referto, deliberava a carico del Morro d’Oro la perdita della gara del 7 novembre 1999 con il punteggio di 0-2 infliggendo a detta società anche la penalizzazione di un punto in classifica e irrogava al Sig. Ercole Di Nicola la inibizione a tutto il 28 novembre 1999. Lo stesso Giudice Sportivo, peraltro, con successivo provvedimento revocava la sanzione inflitta al Sig. Di Nicola “visto il supplemento di rapporto spontaneamente inviato dal direttore di gara”. L’arbitro, peraltro, interrogato sul punto riferiva di avere scritto il supplemento di rapporto in quanto gli avevano rivolto richiesta in tal senso i Sigg. Di Francesco, Belfiore e lo stesso Giudice Sportivo Avv. Pelillo per poter rimediare alla inibizione del dirigente “atteso il clamore che tale sanzione aveva suscitato” e che a tal fine era stato convocato presso la sede del Comitato. Il direttore di gara riferiva anche di avere predisposto un supplemento di referto, scrivendolo con una penna rossa, e che il referto sul quale aveva apposto la sua firma, non corrispondente al vero, era diverso da quello da lui elaborato ed era stato redatto con una macchina da scrivere dal Sig. Belfiore. Aggiungeva inoltre il direttore di gara che era stato indotto a firmare tale supplemento di referto sia pure protestando nella sede del Comitato Provinciale dove era stato appositamente convocato dal Presidente della propria Sezione, dal Segretario del Comitato e dallo stesso Giudice Sportivo. Per questi fatti, il deferimento in un primo momento era stato proposto alla Corte Federale che, peraltro, aveva declinato la propria giurisdizione ai sensi del sopravvenuto art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20 ottobre 2000 e aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative. Nel procedimento disciplinare seguito al rinnovo del deferimento davanti alla competente Commissione Disciplinare, il rappresentante della Procura Federale chiedeva (nella udienza del 16 luglio 2001), che venisse inflitta la sospensione per un anno all’arbitro Sig.Di Nicola, l’inibizione di un anno e sei mesi all’Avv. Pelillo e al Sig. Di Francesco, l’inibizione di un anno al Sig. Belfiore. Ad esito del procedimento, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 26 luglio 2001, la Commissione Disciplinare proscioglieva l’Avv. Angelo Raffaele Pelillo dall’addebito contestato, irrogava all’arbitro Sig. Di Nicola la sospensione per dodici mesi, I’inibizione a svolgere mansioni nell’ambito della F.I.G.C. di sei mesi al Sig. Di Francesco e per dodici mesi al Sig. Belfiore. Tale decisione è appellata separatamente dai Sigg. Di Francesco, Roberto Di Nicola e Belfiore che ne sostengono la erroneità e ne chiedono la riforma. I tre appelli vanno riuniti e trattati unitariamente, in quanto sono diretti avverso la stessa decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo concernente i tre appellanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 26 luglio 2001. In via preliminare va respinta l’eccezione pregiudiziale di incompetenza della Commissione Disciplinare sollevata dall’arbitro, Sig. Roberto Di Nicola. Questi, in primo grado, aveva già dedotto la incompetenza della Commissione Disciplinare sulle infrazioni commesse da tesserati dell’A.I.A.. La Commissione Disciplinare correttamente aveva osservato che in base all’art. 29, comma 6, dello Statuto Federale tali infrazioni, con esclusione di quelle al regolamento dell’A.I.A., sono rimesse alla giurisdizione di cui all’art. 30, comma 3, dello stesso Statuto e cioè agli organi ordinari della giustizia sportiva (Commissioni Disciplinari e C.A.F.). In appello il Sig. Di Nicola sostiene che la eccezione dedotta nel precedente grado del giudizio non è stata bene intesa dall’organo giudicante, atteso che l’eccezione deduceva la illegittimità della norma statutaria rispetto all’ordinamento generale. Le Commissioni Disciplinari, assume l’appellante, sono espressione delle Leghe e, quindi, emanazione diretta delle società che, pertanto, possono incidere sull’esercizio della funzione arbitrale premendo sulla indipendenza di giudizio degli arbitri. L’eccezione è assolutamente priva di consistenza. E’ sufficiente ad evidenziarlo anche il solo rilievo, di ordine logico e non giuridico, secondo cui il paventato stato di soggezione al quale si riferisce l’appellante nel quale si troverebbero gli arbitri di fronte ad un giudice che sia espressione delle Leghe e, quindi, di tutte le società che ne fanno parte non potrebbe mai determinare una menomazione della indipendenza di giudizio nella direzione delle gare in quanto tale evenienza, per il suo stesso verificarsi, presupporrebbe uno stato di soggezione nei confronti solo di una delle società partecipante ad una gara e non di entrambe. Nel merito osserva la C.A.F. che risultano inattendibili le deduzioni formulate in appello dall’arbitro Sig. Di Nicola che prospetta una motivazione del suo comportamento diversa da quella esposta in precedenza giustificando nell’atto di appello il supplemento del referto come dovuto alla esigenza di correggere un errore nella redazione del primo rapporto nel quale avrebbe erroneamente descritte come perfette le condizioni del terreno di gioco mentre tali non erano. Il secondo referto sarebbe frutto unicamente della sua scrupolosità nell’espletamento della funzione arbitrale. Il Sig. Belfiore, le cui deduzioni in appello fondano essenzialmente sulla contestazione della versione dei fatti descritta dall’arbitro e nel prospettazione della propria estraneità alla vicenda, chiede poi una riduzione della sanzioni ritenute eccessive e sproporzionate alla gravità dei fatti. Per quanto concerne il Sig. Di Francesco, la C.A.F. ritiene che lo stesso debba ritenersi estraneo alla redazione dei secondo supplemento di referto. La Commissione Disciplinare non ha tenuto conto che lo stesso Sig. Di Nicola, cioè la persona che ha dato origine a tutta la vicenda, nella dichiarazione resa all’Ufficio Indagini il 9 aprile 2000, ha affermato la estraneità del Sig. Di Francesco nell’incontro tenutosi presso gli uffici del Comitato e nella stesura del secondo supplemento di referto. Da quanto precede emerge che il Di Francesco, estraneo al fatto antigiuridico, non è soggetto a sanzioni. La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, va riformata sul punto. Gli altri due appellanti, invece, non hanno dedotto elementi che possano indurre a porre a base della vicenda un fatto diverso da quello indicato nella decisione della Commissione Disciplinare. La C.A.F. condivide quindi le conclusioni al riguardo della Commissione Disciplinare ravvisando nel comportamento dei due appellanti Sigg. Di Nicola e Belfiore la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dovendosi ritenere contrastante con i doveri di lealtà e di probità che devono conformare il comportamento dei tesserati secondo la norma ora citata, I’obiettivo da essi perseguito di far revocare, con una dichiarazione mendace, una sanzione disciplinare anche se ritenuta sproporzionata rispetto al fatto punibile (perché “ritenuta eccessivamente severa”). La C.A.F., peraltro, ritiene che possa accedersi alla richiesta di riduzione delle sanzioni avanzate dai due appellanti di dover regolare diversamente le sanzioni poste a loro carico dalla Commissione Disciplinare perché non proporzionate alle loro responsabilità come accertate dallo stesso organo giudicante nel precedente grado del giudizio. La C.A.F., pertanto, ritenendo più congruo commisurare tali sanzioni all’apporto causale di ciascuno dei due soggetti a determinare il fatto antiregolamentare, ritiene che al Sig. Di Nicola debba essere irrogata la sanzione della sospensione per mesi sei e al Sig. Belfiore la sanzione della inibizione per mesi quattro. La tassa di reclamo va restituita agli appellanti, stante l’accoglimento integrale dell’appello del Sig. Di Francesco e l’accoglimento parziale degli appelli dei Sigg. Di Nicola e Belfiore. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Di Francesco Pietro, Di Nicola Roberto e Belfiore Pasquale, così decide: - accoglie quello del Sig. Di Francesco Pietro revocando la sanzione dell’inibizione per mesi 6 già inflitta dai primi giudici; - accoglie parzialmente quello del Sig. Di Nicola Roberto riducendo a mesi 6 la sospensione già inflitta dai primi giudici; - accoglie parzialmente quello del Sig. Belfiore Roberto riducendo a mesi 4 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici; - ordina la restituzione delle tasse versate.
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6 – APPELLO DEL SIG. DI FRANCESCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
7 – APPELLO DELL’A.E. DI NICOLA ROBERTO AVVERSO LA SOSPENSIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)
8 – APPELLO DEL SIG. BELFIORE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
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