F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.C. CRESCENTINO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FRASSINETO OCCIMIANO/CRESCENTINO DEL 6.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 5 del 2.8.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.C. CRESCENTINO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FRASSINETO OCCIMIANO/CRESCENTINO DEL 6.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 5 del 2.8.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D’Aosta, confermava la sanzione inflitta al calciatore Bruzzi Roberto in relazione alla condotta da lui posta in essere nella gara del 9 giugno 2001 (Com. Uff. n. 5 del 2 agosto 2001). Avverso tale decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l’A.C. Crescentino chiedendo: 1) la revoca del provvedimento impugnato nella parte in cui si affermava che la società aveva riferito “che non fu il Capra ma il Bruzzi a prendere l’arbitro per il collo”-, 2) assoluzione del Bruzzi o in subordine una riduzione della sanzione inflitta. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non può essere accolto. Invero la decisione dei primi giudici trova solido e insuperabile sostegno, al di là delle dichiarazioni rese dai dirigenti della società, nel referto arbitrale da cui si evince in modo sicuro la responsabilità del Bruzzi in ordine ai fatti contestatigli. Pure adeguata appare, considerate le modalità di esecuzione dei fatti, la pena comminata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopa proposto dell’A.C. Crescentino di Crescentino (Vercelli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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