COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO L’INIBIZIONE AL SIG. MANTOVA LUCIANO FINO AL 23.5.2012 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / TORTORETO, DISPUTATA IL 4/3/12, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI (C.U. N°31 DEL 8.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO L’INIBIZIONE AL SIG. MANTOVA LUCIANO FINO AL 23.5.2012 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / TORTORETO, DISPUTATA IL 4/3/12, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI (C.U. N°31 DEL 8.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la Società Hesperia Nereto ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. per avere il Mantova tenuto un comportamento antisportivo ed ingiurioso dopo l’espulsione, reiterandolo anche dalla tribuna. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione, in quanto il Mantova si era sicuramente espresso in modo volgare, ma non ingiurioso ed ha chiesto, quindi, l’annullamento o la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che, in realtà, il dirigente si era espresso con frasi scurrili, limitandosi a rivolgere una sola parola di carattere ingiurioso nei confronti dell’arbitro. La sanzione inflitta può, pertanto, essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Mantova Luciano fino all’8.4.2012.
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