COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.119 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.54 del 8.3.2012 (squalifica del calciatore GULLA’ Francesco fino al 08 FEBBRAIO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.119 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.54 del 8.3.2012 (squalifica del calciatore GULLA’ Francesco fino al 08 FEBBRAIO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della reclamante; rilevato che dal rapporto del direttore di gara e dalle dichiarazioni dallo stesso rese nella seduta del 5 marzo 2012 è incontrovertibile emerso che l’arbitro della gara Comprensorio Capo Vaticano –FCD Rombiolese del 5.2.2012, al 22’ del secondo tempo veniva circondato da circa sette calciatori dalla società Rombiolese e colpito alle spalle all’altezza del tallone; che in conseguenza dell’atto di violenza era stato costretto a sospendere la gara non essendo più nelle condizioni fisiche idonee per continuarla; che Gulla’ Francesco ha dichiarato di essere stato l’autore dell’atto di violenza; che il referto del direttore di gara e le sue dichiarazioni costituiscono, per espressa disposizione regolamentare, fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessiva; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GULLA’ Francesco al 30 APRILE 2013 e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it