COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.120 della Società A.S.D. VIGILFUOCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.48 SGS del 8.3.2012 (ammenda di € 80,00 e DIFFIDA, squalifica dell’allenatore DE SIENA Ernesto fino al 15 GIUGNO 2012,squalifica del calciatore MANCUSO Paolo fino al 30 GIUGNO 2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.120 della Società A.S.D. VIGILFUOCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.48 SGS del 8.3.2012 (ammenda di € 80,00 e DIFFIDA, squalifica dell’allenatore DE SIENA Ernesto fino al 15 GIUGNO 2012,squalifica del calciatore MANCUSO Paolo fino al 30 GIUGNO 2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVATO
che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 23.4.2012; P.Q.M.
rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 23 APRILE 2012.
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