COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 29/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 10/ 3/2012 LOCRI A.C. – TAUREANA Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la A.S.D. Taureana ha chiesto irrogarsi alla società Locri A.C. la punizione sportiva della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Schiavello Danilo non avendo questi l’autorizzazione prescritta dall’art. 34/3 N.O.I.F.;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 29/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 10/ 3/2012 LOCRI A.C. – TAUREANA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la A.S.D. Taureana ha chiesto irrogarsi alla società Locri A.C. la punizione
sportiva della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Schiavello Danilo non avendo questi l'autorizzazione
prescritta dall'art. 34/3 N.O.I.F.;
rilevato che:
- la società Locri A.C. con Comunicato Ufficiale n. 22 dell’8.9.2011 provvedeva ad autorizzare il calciatore Schiavello Danilo, nato il
31.8.1996, con scadenza 15.3.2012;
- che con Comunicato Ufficiale n. 117 del 15.3.2012 si provvedeva a rinnovare l’autorizzazione del calciatore Schiavello Danilo, nato
il 31.8.1996, con scadenza 05.03.2013;
che, pertanto il calciatore Schiavello Danilo aveva titolo per partecipare alla gara dell'10.03.2012;
delibera
1) rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa;
2) confermare il risultato della gara LOCRI AC – TAUREANA 1 – 0 .
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