COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 29/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 24/ 3/2012 COMPRENSORIO LAZZARO – BENESTARNATILESE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che al 43º del secondo tempo il sig. Ciccia Antonio, n.15 della società A.S.D. Benestarnatilese, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose a seguito delle quali l’arbitro assumeva il provvedimento di espulsione;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 29/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 24/ 3/2012 COMPRENSORIO LAZZARO – BENESTARNATILESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che al 43º del secondo tempo il sig. Ciccia Antonio, n.15
della società A.S.D. Benestarnatilese, rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose a seguito delle quali l'arbitro assumeva il
provvedimento di espulsione;
- che a seguito del provvedimento sanzionatorio lo stesso sig. Ciccia Antonio n.15 della società ASD Benestarnatilese colpiva
l'arbitro con entrambe le mani sul petto provocandogli forte dolore e successivamente lo colpiva con un violento pugno al viso e
precisamente tra l'occhio destro e lo zigomo destro;
- che a seguito dell'aggressione l'arbitro accusava forti dolori per i quali non riteneva di essere nello stato fisico e psicologico tale da
proseguire la gara che, pertanto, veniva sospesa definitivamente;
ritenuto che la gara non ha avuto un regolare svolgimento per la responsabilità del Sig. Ciccia Antonio e, comunque, per la
responsabilità oggettiva della società ASD Benestarnatilese;
Visti gli artt. 17, 18 e 19 del C. G. S.;
delibera
1) infliggere alla società A.S.D. BENESTARNATILESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) infliggere al Sig.CICCIA Antonio, calciatore della A.S.D. Benestarnatilese, la squalifica per anni CINQUE con preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.;
3) infliggere alla società A.S.D. BENESTARNATILESE la penalizzazione di TRE punti in classifica.
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