COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ORTESE – GARA AENARIA / REAL ORTESE DEL 3.03.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ORTESE – GARA AENARIA / REAL ORTESE DEL 3.03.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del rapporto arbitrale, si evince che, tenuto conto anche delle circostanze di fatto, nell’ambito delle quali la vicenda in esame si è verificata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del dirigente della società Real Ortese, sig. Michele Aletta debba ritenersi sproporzionata, per eccesso, rispetto al gesto commesso. Deve, dunque, disporsi la riduzione al 12.04.2012 dell’inibizione a carico del nominato dirigente. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Ortese, riducendo al 12.04.2012 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Aletta Michele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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