COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CIR GOMME SPORTING CLUB – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE / CIR GOMME SPORTING CLUB DELL’11.02.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CIR GOMME SPORTING CLUB – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE / CIR GOMME SPORTING CLUB DELL’11.02.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva: in via preliminare, che non può accedersi alla richiesta di audizione del calciatore squalificato, sig. De Giorgio Simone, in quanto l’atto di impugnazione è stato proposto dalla società e non dall’interessato. Sotto il profilo della richiesta di riduzione della squalifica a carico del medesimo calciatore, questa C.D.T. rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’arbitro ha descritto in modo chiaro ed inequivocabile il gesto antisportivo, nonché violento, tenuto da parte del nominato calciatore nei confronti del direttore di gara (“lo spingeva volontariamente, facendolo cadere a terra”). Di conseguenza, la sanzione della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, deve ritenersi equa e proporzionata, rispetto al gesto commesso, con la conseguenziale corrispondenza alla congruità della sua conferma. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Cir Gomme Sporting Club; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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