COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 98. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVA 2000 – GARA ALBA CAVESE I CAVA 2000 DEL 3.03.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 98. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVA 2000 – GARA ALBA CAVESE I CAVA 2000 DEL 3.03.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, dispone, in ragione dell'urgenza delle relative decisioni, lo stralcio in ordine alle impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alle sanzioni a carico dei calciatori De Rosa Paolo e Di Salvatore Prisco. Al riguardo, questa C.D.T. giudica, sulla base del principio, da essa costantemente osservato, dell'equa corrispondenza tra l'effettiva gravità dei comportamenti e le relative sanzioni, di dover ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico dei nominati calciatori. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (l'ammenda a carico della società) questa C.D.T., dispone il rinvio alla seduta del 16 aprile 2012, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 17,00, senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Rinascita Cava 2000, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori De Rosa Paolo e Di Salvatore Prisco; di rinviare alla seduta del 16.04.2012 la decisione sull’altro aspetto, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione della società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it