COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO – GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO / OASI SANT’ANASTASIA DEL 23.02.2012 – CALCIO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO – GARA NAPOLI
CALCIO FEMMINILE E ALTRO / OASI SANT’ANASTASIA DEL 23.02.2012 – CALCIO
FEMMINILE
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.
Deve, in via preliminare, osservarsi che il referto arbitrale (relativo ad una gara che la società
reclamante stava vincendo sul campo, al momento della vicenda in esame, con un punteggio di
ampie proporzioni) si appalesa incongruo in alcuni aspetti essenziali. In via specifica, non appare
comprensibile come l’allenatore, sig. Riccio Alessandro, avverso la cui squalifica ha prodotto
reclamo la società Napoli Calcio Femminile e altro, avrebbe mai potuto chiedere al direttore di gara
la conclusione anticipata di 15’, allorquando mancavano forse secondi e non minuti alla conclusione
della gara, come indica lo stesso arbitro nel suo referto (44’ del secondo tempo). Deve, inoltre,
rilevarsi la genericità delle incolpazioni, di cui al referto, a carico del medesimo sig. Riccio
Alessandro. Sulla base degli indicati presupposti e tenuto conto delle circostanze, di fatto e di diritto,
che attengono alla vicenda, questa C.D.T. giudica doversi ridurre al 30.04.2012 la squalifica a carico
del nominato allenatore, sig. Riccio Alessandro. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Napoli Calcio Femminile e altro,
riducendo al 30.04.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Riccio Alessandro; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO – GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO / OASI SANT’ANASTASIA DEL 23.02.2012 – CALCIO FEMMINILE"