COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 103 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MADREGOLO F.C. Avverso squalifica per 3 giornate calc. GHERARDI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2012 gara ASTRA – MADREGOLO del 14.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 103 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MADREGOLO F.C. Avverso squalifica per 3 giornate calc. GHERARDI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2012 gara ASTRA - MADREGOLO del 14.3.2012 L’A.S.D. MADREGOLO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) il calc. GHEPARDI invitava il direttore di gara a riprendere il gioco ed a fischiare immediatamente la fine dell’incontro, per evitare ulteriori tensioni fra le due squadre, con tono deciso ma assolutamente con frase costituente semplice protesta; 2) allo stesso calciatore, che sedeva in panchina, non è stato mostrato, come dovuto, il cartellino rosso; 3) l’aggravante contestata al calc. GHEPARDI, quale capitano della squadra, è errata in quanto il medesimo, da più di 10 minuti, non prendeva più parte alla gara, in quanto sostituito. Chiede, in via preliminare, l’annullamento della sanzione e, in via principale, una riduzione della stessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito di avere espulso il calc. GHERARDI perché, dalla panchina, da non più di tre metri di distanza, gli aveva rivolto un epiteto offensivo; - verificato che il calc. GHERARDI, avendo lasciato il terreno di gioco per sostituzione, non rivestiva più la funzione di capitano dell’A.S.D. Madregolo, come, invece, messo in evidenza nel provvedimento impugnato, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. GHERARDI MASSIMILIANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it