COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi 105 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. GOTICO GARIBALDINA Avverso squalifica per 3 giornate calc. ANGOV ROSCU LYUBOMIRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara GOTICO GARIBALDINA – FIDENZA del 4.3.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi
105 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. GOTICO GARIBALDINA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. ANGOV ROSCU LYUBOMIRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012
gara GOTICO GARIBALDINA – FIDENZA del 4.3.2012
L’U.S.D. GOTICO GARIBALDINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che l’arbitro
ha ritenuto espulso il calc. ANGOV per offese rivoltegli dal calciatore, già sostituito, da fuori dal campo di gioco, mentre il giovane si trovava ancora in campo a parlare con l’allenatore del Fidenza Calcio, che potrebbe testimoniarlo. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione, - visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il
calc. ANGOV, fuori dal terreno di gioco, dopo una decisione tecnica contraria all’U.S.D. Gotico Garibaldina, gli indirizzava espressioni offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. ANGOV ROSCU LYUBOMIRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi 105 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. GOTICO GARIBALDINA Avverso squalifica per 3 giornate calc. ANGOV ROSCU LYUBOMIRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara GOTICO GARIBALDINA – FIDENZA del 4.3.2012"