COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 01.03.2012 (Gara: LITTORIA CALCIO – POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO del 26.02.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E
DELL'AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 01.03.2012
(Gara: LITTORIA CALCIO - POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO del 26.02.2012 -
Campionato II Categoria)
La Commissione disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto segue.
La Società Polisportiva Anticoli Corrado, con proprio ricorso avverso la penalizzazione di un punto
in classifica e della sanzione di euro 250,00, esposta l'impossibilità di procedere alla sostituzione ,
nel corso della gara in epigrafe indicata, (per l'infortunio tra il primo e il secondo tempo, del terzo
giocatore della panchina ), chiedeva la revoca del relativo provvedimento di penalizzazione, come
dell'ammenda.
In merito a ciò , all'esame degli atti e delle deduzioni della ricorrente, è da reputarsi che l'irregolare
conclusione della disputa si è verificata non per stretta volontà della Società istante, ma per
evidente causa di forza maggiore, dovuta a un susseguirsi di infortuni tra cui anche quello del terzo
giocatore della panchina che si era incidentato nel preriscaldamento, e che pertanto nessun altra
sostituzione poteva avvenire, tanto da lasciare la compagine al di sotto del numero minimo di
calciatori previsto dall'art. 73 comma 2 delle NOIF.
L'art. 53 delle stesse NOIF comma 2 e 7, si applica nella sua totalità, nel caso in cui l'irregolare
conclusione della gara si sia verificata per esplicita rinuncia sia diretta che indiretta, a proseguire la
competizione da parte della Società, che per altro non ha espresso e manifestato alcuna volontà in
proposito.
Di conseguenza. la fattispecie in esame è riconducibile a un fattore esterno alla volontà della
ricorrente e pertanto a causa di forza maggiore, per l'impossibilità sopravvenuta di sostituire in quel
particolare contesto, il giocatore infortunato.
Per i suesposti motivi, si ritiene che può applicarsi soltanto la perdita della gara e non le altre
sanzioni tra loro connesse.
Tanto ritenuto,
DELIBERA
In riforma della decisione del giudice di primo grado, di infliggere alla Polisportiva Anticoli Corrado
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5, annullando il punto di
penalizzazione in classifica e l'ammenda di euro 250,00, come al provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n. 158 del 01.03.2012.
La tassa reclamo versata va restituita.
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