COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOLFA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13.04.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PIROLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 158 DEL 01.03.2012, (Gara; PIANOSCARANO 1949 – TOLFA CALCIO del 25.02.2012 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOLFA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 13.04.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PIROLI MIRKO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 158 DEL
01.03.2012,
(Gara; PIANOSCARANO 1949 - TOLFA CALCIO del 25.02.2012 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare territoriale,
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto segue:
Al 46’ del secondo tempo a gioco fermo, il calciatore Piroli Mirko, rivolgeva reiterate minacce ed
espressioni offensive e blasfeme nei confronti del direttore di gara; inoltre tentava di aggredirlo
senza riuscirvi, grazie all’intervento dei compagni di squadra e del suo dirigente.
Nell’abbandonare il terreno di gioco, reiterava altre offese e minacce.
La Società reclamante pur censurando il comportamento del giocatore, dava una versione
edulcorata dei fatti , riconducendo la condotta del suo tesserato a mere proteste nei confronti
dell’arbitro, ed escludeva qualsivoglia tentativo di aggressione nei riguardi di quest’ultimo.
Su tali motivazioni l’istante, chiedeva una sensibile riduzione della squalifica inflitta.
Il ricorso non può essere accolto, perché non sussistono elementi tali da confutare le chiare e
dettagliate risultanze ufficiali di gara, in merito ai tentativi di aggressione perpetrati e alle ripetute
espressioni estremamente offensive proferite nei confronti del direttore di gara, ai danni della sua
dignità e autorità.
Atteso che il rapporto dell'arbitro, per l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. è da considerarsi, fonte
privilegiata di prova, circa il comportamento dei tesserati in campo, in occasione dello svolgimento
delle competizioni
DELIBERA
Di rigettare il ricorso della Società A.S.D. Tolfa Calcio, confermando la squalifica del calciatore
Piroli Mirko fino al 13.04.2012, come al provvedimento adottato del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Lazio, al C.U. n. 158 del 01.03.2012.La tassa reclamo versata va incamerata.
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