COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2015 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE BARBERI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3/2/12 (Gara: ANZIO LAVINIO – ALBALONGA del 28/1/12 – Campionato Giov.mi Reg. Fascia B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2015 A CARICO DELL'ASSISTENTE DI PARTE BARBERI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3/2/12 (Gara: ANZIO LAVINIO – ALBALONGA del 28/1/12 - Campionato Giov.mi Reg. Fascia B ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante, pur riconoscendo che l'Assistente di parte Barberi Luca, in occasione del suo allontanamento dal campo, abbia protestato con toni accesi nei confronti dell'Arbitro e successivamente, dopo la sospensione dell'incontro, abbia rivolto, stando fuori dal cancello fuori dal cancello, espressioni offensive al Direttore di gara, anche in replica alle frasi minacciose rivoltegli da quest'ultimo, ha escluso tuttavia nella maniera più assoluta che egli abbia sputato contro l'Arbitro, e ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo essere stato allontanato per proteste, l'Assistente di parte dell'Albalonga, Barberi Luca, gli aveva rivolto minacce, con atteggiamento intimidatorio. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, dopo la sospensione dell'incontro, rientrato nello spogliatoio aveva constatato che la porta dello stesso – la cui chiave egli aveva lasciato nella toppa – era aperta, che i suoi vestiti erano stati gettati a terra ed inoltre che risultava mancante il suo borsone. A quel punto si era rivolto al Custode del campo per chiedere chiarimenti e questi gli aveva riferito che la persona in abiti civili che era stato espulso poco prima, si era introdotto nello spogliatoio dell'Arbitro e si era poi allontanato con un borsone. Il Direttore di gara ha precisato che, dopo circa un minuto, aveva visto un signore che aveva poggiato in terra il suo borsone vicino al cancello di uscita. A quel punto mentre si dirigeva verso la zona ove era stato lasciato il borsone, aveva visto, dall'altra parte del cancello, il signor Barberi e in quel momento, preso dall'ira, aveva rivolto a quest'ultimo degli insulti, cui l'interessato aveva replicato con espressioni offensive. Si era poi piegato per raccogliere il borsone ma, mentre riacquistava la posizione eretta, il sig. Barberi, che nel frattempo aveva infilato la testa tra le sbarre del cancello, gli aveva sputato contro, attingendolo in pieno volto con abbondante saliva, che egli aveva poi pulito con dell'acqua nello spogliatoio. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del gravissimo gesto compiuto dal Barberi, gesto che esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona, e come tale del tutto intollerabile. Nel determinare la misura della sanzione, questa Commissione ritiene tuttavia che la stessa possa essere parzialmente ridotta, in quanto non può non tenersi conto del comportamento provocatorio dell'Arbitro, che senza dubbio ha determinato la reazione se pur non giustificabile, del Barberi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico di Barberi Luca dal 31 gennaio 2015 al 31 gennaio 2014. La tassa di reclamo va restituita.
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