COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 SGS DELL’8.3.2012 (Gara: GUARDIA DI FINANZA – VILLALBA O.M. del 3.3.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 SGS DELL’8.3.2012 (Gara: GUARDIA DI FINANZA – VILLALBA O.M. del 3.3.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società VILLALBA OCRES MOCA chiede una riduzione della sanzione pecuniaria inflittagli, assumendo che propri sostenitori, a fine gara, avrebbero solamente contestato, in modo corretto, le decisioni adottate dall’arbitro durante l’incontro; considerato che dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – emerge il comportamento inaccettabile di tali sostenitori, i quali, in due occasioni, alla fine dell’incontro rivolgevano all’arbitro pesanti e ripetute ingiurie e minacce; ritenuta, quindi, l’insussistenza delle lamentele della ricorrente e ampiamente adeguata la sanzione comminata, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VILLALBA O.M. e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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