COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 SGS DELL’8.3.2012 (Gara: GUARDIA DI FINANZA – VILLALBA O.M. del 3.3.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA
DI € 150,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 SGS DELL’8.3.2012
(Gara: GUARDIA DI FINANZA – VILLALBA O.M. del 3.3.2012 – Campionato Allievi Regionali
Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società VILLALBA OCRES MOCA chiede una riduzione
della sanzione pecuniaria inflittagli, assumendo che propri sostenitori, a fine gara, avrebbero
solamente contestato, in modo corretto, le decisioni adottate dall’arbitro durante l’incontro;
considerato che dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) –
emerge il comportamento inaccettabile di tali sostenitori, i quali, in due occasioni, alla fine
dell’incontro rivolgevano all’arbitro pesanti e ripetute ingiurie e minacce;
ritenuta, quindi, l’insussistenza delle lamentele della ricorrente e ampiamente adeguata la
sanzione comminata, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VILLALBA O.M. e, quindi, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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