COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DOSCHI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012 (Gara: TUSCANIA CALCIO – DORIA S. MARTINO del 4.3.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DOSCHI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012 (Gara: TUSCANIA CALCIO – DORIA S. MARTINO del 4.3.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società TUSCANIA CALCIO, pur riconoscendo l’atteggiamento e le frasi ingiuriose rivolte all’arbitro e che è pur vero che all’atto della sua uscita dall’impianto sportivo ironicamente lo applaudiva. Sostiene invece la ricorrente che il Dirigente, dopo essersi fermato con il proprio mezzo per aver ricevuto una chiamata al cellulare, s immetteva inavvertitamente sulla strada mentre sopraggiungeva l’arbitro con la sua autovettura e che la manovra effettuata dal Dirigente con la sua auto non era né intenzionale, né provocatorio, bensì un gesto casuale. Per le suesposte considerazioni chiede la Società TUSCANIA CALCIO una riduzione dell’inibizione inflitta al Dirigente DOSCHI MASSIMILIANO. Dagli atti ufficiali risulta che il comportamento del Dirigente in argomento è stato di natura del tutto diversa da quanto dedotto dalla ricorrente. Infatti il direttore di gara nel proprio rapporto evidenzia con dovizia di particolari il comportamento del BOSCHI il quale veniva allontanato perché rivolgeva reiteratamente espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro stesso, e dopo aver lasciato l’impianto sportivo con la propria autovettura, seguiva quella dell’arbitro e ad un certo punto lo affiancava pericolosamente ed il direttore di gara per evitarlo era costretto ad invadere parzialmente la corsia opposta, dove stava per transitare altro veicolo. Successivamente desisteva da tale comportamento. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato l’intero carteggio, non ha riscontrato l’esistenza di motivi per un accoglimento nemmeno parziale dell’istanza presentata dalla società ricorrente, in quanto il comportamento del Dirigente DOSCHI è da considerarsi inaccettabile sotto qualsiasi punto di vista, trattandosi soprattutto di un dirigente di società il cui comportamento dovrebbe essere di esempio a tutti gli altri tesserati. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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