COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FANFULLA 1874 S.R.L. – SORESINESE CALCIO A.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FANFULLA 1874 S.R.L. - SORESINESE CALCIO A.S. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.45 del 22.3.2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Soresinese. Con il reclamo la Società Soresinese sostiene che la Società Fanfulla ha violato la normativa riguardante l'utilizzo durante tutta la gara dei calciatori cosiddetti "giovani". Ciò in quanto dal 42' del 2º tempo è rimasta con solo tre calciatori giovani anziché con i quattro previsti. Per tal motivo chiede a carico della Società Fanfulla l'applicazione della sanzione della perdita della gara. La società Fanfulla non ha inviato controdeduzioni. Dagli atti ufficiali di gara risulta che quanto sostenuto dalla Società Soresinese corrisponde al vero. Infatti la società Fanfulla, dall'inizio della gara ha schierato i seguenti calciatori: nº 2 Orsini Andrea nato il 4-3-91; nº 6 CaldariniMarco nato il 18-6-1993; nº 7 Ferrari Luca nato il 24-10-1994 ed il calciatore nº 8 Verdini Diego nato il 23-2-1993. Al 17º del 2º tempo ha sostituito due calciatori non rientranti nei limiti di età: al 25º del 2º tempo ha sostituito il nº 7 Ferrari Luca nato il 24-10-1994 col nº 18 Rancati Andrea nato il 22-8-1994 ed infine al 42º del 2º tempo ha sostituito il nº 2 Orsini Andrea nato il4-3-91 col nº 15 Amedei Andrea nato il 14-2-1987 rimanendo in tal modocon solamente tre calciatori "giovani" sul terreno di gioco anziché i quattro previsti, in violazione della vigente normativa. Considerato che il C.U. n. 1 del 4.07.2011 precisa al punto 3. A/2 ( pag 16-17 ) - che per le gare dei campionati regionali è fatto obbligodi impiegare giovani calciatori e quindi ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2011/12 le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori distinti in relazione al numero edall'età, come segue: un calciatore nati dal 1º gennaio 1991 in poi; un calciatore nati dal 1º gennaio 1992 in poi; un calciatore nati dal 1º gennaio 1993 in poi ed un calciatore nati dal 1º gennaio 1994 in poi. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Fanfulla la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare la tassa reclamo se versata.
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