COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD BELLINZAGO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 08.03.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara BELLINZAGO – VIRTUS VILLADOSSOLA disputata il 26.02.2012, Campionato di Prima Categoria, Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ASD BELLINZAGO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 48 del 08.03.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in
relazione alla gara BELLINZAGO – VIRTUS VILLADOSSOLA disputata il 26.02.2012,
Campionato di Prima Categoria, Girone A
Con ricorso inviato in data 14.03.2012, la Società ASD BELLINZAGO CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo in precedenza proposto dalla
Società stessa, avverso la regolarità della gara BELLINZAGO – VIRTUS VILLADOSSOLA disputata
in data 26.02.2012, “mandando ad omologare la gara con il risultato conseguito in campo cioè
BELLINZAGO – VIRTUS VILLA 1-3”.
La Società ricorrente chiede l’annullamento di tale decisione e l’assegnazione in proprio favore della
vittoria col risultato di 3-0, “stante la partecipazione alla gara nella formazione avversaria del
giocatore Sottini Ivan, non avente titolo per parteciparvi”.
A detta della Società, infatti, il Sottini Ivan, pur essendo regolarmente tesserato quale calciatore, a
far data dal 02.12.2011, per la Società VIRTUS VILLADOSSOLA, avrebbe svolto, nel corso della
stessa stagione sportiva e col tacito assenso della propria Società, anche l’attività di allenatore per
la Società DOMODOSSOLA.
La ricorrente sostiene, quindi, che il tesseramento del Sottini Ivan da parte della Società VIRTUS
VILLADOSSOLA sia avvenuto in mala fede e che, pertanto, egli non avesse titolo a partecipare, in
qualità di calciatore, alla gara disputata dalla Società in data 26.02.2012, con gli effetti che ne
conseguono per la regolarità della gara stessa.
Le doglianze mosse dalla ricorrente, tuttavia, attengono ad un giudizio che non compete a questa
Commissione Disciplinare in qualità di giudice di seconda istanza, poiché richiedono un
accertamento sulla buona fede da parte della Società VIRTUS VILLADOSSOLA nelle operazioni di
tesseramento relative al calciatore Sottini Ivan che fuoriescono dal presente ambito, cui è riservata
la mera valutazione della regolarità della gara.
Tali doglianze potrebbero trovare spazio, innanzi a questa Commissione Disciplinare in qualità di
giudice di primo grado, a seguito di un formale deferimento da parte della Procura Federale – cui si
trasmettono i presenti atti per quanto di competenza - per le violazioni messe in luce dalla Società
nel predetto ricorso.
Per quanto attiene a questa sede, invece, stante l’impossibilità di procedere ad un accertamento in
tal senso, non può che confermarsi la statuizione assunta dal Giudice Sportivo, essendo il Sottini
Ivan regolarmente tesserato quale calciatore per la Società VIRTUS VILLADOSSOLA a far data dal
02.12.2012 ed essendo, quindi, formalmente corretto il suo impiego quale calciatore da parte della
Società stessa nella gara BELLINZAGO – VIRTUS VALDOSSOLA.
D’altro canto l’art. 17 CGS, la cui applicazione è invocata dalla ricorrente medesima, riporta le
sanzioni inerenti alla disputa delle gare e non v’è chi non veda come la gara in oggetto abbia avuto
regolare svolgimento, avendovi partecipato calciatori formalmente tesserati in regola con la
normativa federale sul tesseramento e non assoggettati a sanzioni ostative alla loro presenza in
campo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il ricorso proposto dalla Società ASD BELLINZAGO CALCIO, confermando la decisione assunta dal
Giudice Sportivo e disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
Dispone, altresì, la trasmissione alla Procura Federale, per quanto di competenza, degli atti non
ancora trasmessi dal Giudice Sportivo.
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