COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – F.C. OTRANTO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro, ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – F.C. OTRANTO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D.
CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro,
ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentiti l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento dei rispettivi rapporti dai quali è
risultato che le tesi e le argomentazioni addotte dalla reclamante hanno trovato solo modesto
parziale accoglimento tale da far ritenere attenuati i fatti occorsi, pur nella loro gravità;
ritenuto pertanto che può accedersi alla sola modifica del provvedimento adottato dal Primo
Giudice confermando la disputa della prima gara in campo neutro e a porte chiuse, già
scontata, e la disputa della seconda gara a porte chiuse ma sul proprio campo unitamente alla
riduzione dell’ammenda a € 300,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO;
- disputarsi una gara a porte chiuse sul proprio campo;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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