COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo
della A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non solo non ha trovato conferma alcuna negli atti
ufficiali, quanto che le numerose sanzioni pecuniarie già subite dalla reclamante (fra cui quelle
contenenti recidive specifiche) autorizzano il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione
pecuniaria inflitta dal Primo Giudice che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide
e conferma
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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