COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.S.D. NOVOLI – U.S.D. MARTANO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 e squalifica calciatore TOMMASI Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
Gara: A.S.D. NOVOLI – U.S.D. MARTANO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NOVOLI
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 1.000,00 e squalifica calciatore TOMMASI Davide di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
ritenuto che dagli atti ufficiali è risultata confermata la gravità dei fatti contestati alla società
reclamante per il comportamento dei propri sostenitori (per altro recidivo) per cui adeguata si
appalesa la sanzione dell’ammenda irrogata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;
ritenuto che merita conferma la squalifica inflitta dal Primo Giudice nei confronti del calciatore
TOMMASI Davide il cui comportamento ingiurioso, minaccioso ed in parte violento appare
adeguatamente punito dal Primo Giudice fino al 30 giugno 2012 e condiviso da questa
Commissione Disciplinare Territoriale
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOVOLI e per l’effetto addebitarsi la relativa
tassa sul conto della stessa.
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