COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. VEGLIE – A.S.D. CELLINO CALCIO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori DELLE NOCI Alessandro, COLLETTA Giorgio e inibizione allenatore CARLINO Tiziano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’9 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. VEGLIE – A.S.D. CELLINO CALCIO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori DELLE NOCI Alessandro, COLLETTA Giorgio e inibizione allenatore CARLINO Tiziano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’9 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che il comportamento dei dirigenti della società A.S. VEGLIE autorizza una riduzione dell’ammenda inflitta alla reclamante che va pertanto sanzionata con l’ammenda di € 200,00; ritenuto altresì che va confermata la inibizione inflitta dal Primo Giudice al dirigente CARLINO Tiziano nella carenza di elementi a sostegno di quanto dedotto dalla reclamante con il suo ricorso del 13 marzo 2012; rilevato che il comportamento del calciatore DELLE NOCI Alessandro ritenuto irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro, può essere punito con la squalifica fino al 30 aprile 2012 e che il comportamento del calciatore COLLETTA Giorgio essendo risultato non eccessivamente violento nei confronti del direttore di gara può ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva, essere punito con la squalifica fino all’8 marzo 2014 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S. VEGLIE; - ridursi al 30 aprile 2012 la squalifica inflitta al calciatore DELLE NOCI Alessandro e all’8 marzo 2014 la squalifica inflitta al calciatore COLLETTA Giorgio, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it