COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.S.D. PAOLO VI – A.C.D. SANTERAMO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.C.D. SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.S.D. PAOLO VI – A.C.D. SANTERAMO dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.C.D. SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui in applicazione delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti può accedersi alla riduzione dell’ammenda a € 300,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.C.D. SANTERAMO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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