COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.C.D. STINTINO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Stintino / Calcio Tissi del 18.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.C.D. STINTINO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Stintino / Calcio Tissi del 18.03.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Stintino ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Modica Fabrizio è stato squalificato per tre gare, perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione chiede la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali delibera quanto segue. Dalla lettura del referto di gara emerge pacificamente la circostanza che il giocatore Modica abbia ingiuriato il direttore di gara, così ponendo in essere una condotta censurabile e meritevole di sanzione; ciò nondimeno il fatto che il calciatore sia stato espulso per doppia ammonizione, unita alla non recidività del comportamento, che può essere qualificato alla stregua di una condotta occasionale e non sistematica, di per sé meritevole di un provvedimento di squalifica per due gare. La predetta sanzione è infatti maggiormente adeguata e proporzionata al fatto. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA di ridurre lqa squalifica a due gare, disponendo altresì il non addebito della tassa.
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