COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, S.S.R. VILLACIDRO (Campionato Regionale Juniores) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 35 del 1° marzo 2012. Gara Senorbì / Villacidro del 25.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, S.S.R. VILLACIDRO (Campionato Regionale Juniores) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 35 del 1° marzo 2012. Gara Senorbì / Villacidro del 25.02.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Villacidro ricorre avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore Murgia Enrico fino al 30 giugno 2016 pr aver ingiuriato e poi colpito il direttore di gara procurandogli dolore e malessere, tanto che lo stesso si era dovuto recare al Pronto Soccorso dove gli venivano diagnosticate quattro giorni di cura. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, richiede la riduzione della predetta squalifica, avendo l’allenatore poggiato la sua mano sulla spalla del direttore di gara ed essendosi limitato solo a spintonarlo. La Commissione, letti gli atti, sentito l’arbitro ed il rappresentante della società delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte procedimentali emerge pacificamente la grave condotta posta in essere dal predetto allenatore, che deve essere integrata in un episodio di violenza, meritevole di adeguata sanzione. Non vi è peraltro alcun elemento che possa in qualche modo mettere in dubbio la versione del direttore di gara, riscontrata anche dalle certificazioni mediche in atti. Ciò nondimeno, il fatto che l’atto di violenza non abbia avuto gravi conseguenze fisiche per il direttore di gara determinala necessità di adeguare la sanzione al fatto contestato. La squalifica più equa e proporzionata è pertanto quella di due anni, anche in considerazione che il comportamento dell’allenatore è stato posto in essere in un contesto giovanile, ove l’esempio e l’educazione devono avere un’importanza primaria ed assoluta. Per tutte queste ragioni, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica fino al 28 febbraio 2014. Dispone il non addebito della tassa.
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