COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, U.S.D. CASTELSARDO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Carbonia / Castelsardo del 18.03.2012

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, U.S.D. CASTELSARDO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Carbonia / Castelsardo del 18.03.2012 La società Castelsardo ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al giocatore Nieddu Gianluca il quale al termine della gara colpiva un dirigente della squadra avversaria con un pugno al viso. La reclamante, pur biasimando l’episodio chiede la riduzione della squalifica sostenendo che il giocatore era stato insultato e minacciato dalla panchina ospitante per tutta la durata dell’incontro. La Commissione visti gli atti e letto il reclamo rileva che il direttore di gara ha riportato i fatti per cui è reclamo in modo circostanziato talchè la sua attendibilità non può essere inficiata da una sterile difensiva. Si ritiene, quindi, che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo è da considerarsi obiettivamente congruo e deve essere confermato. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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