COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 188/A APD MARIAN FRANCESCO STRASATTI (TP) avverso squalifica per quattro gare calciatore Barraco Antonino– Gara Campionato Promozione Gir. A Calcio Canicattì– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 – C.U. n° 395 del 22/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 188/A APD MARIAN FRANCESCO STRASATTI (TP) avverso squalifica per quattro gare calciatore Barraco Antonino– Gara Campionato Promozione Gir. A Calcio Canicattì– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012. La APD Marian Francesco Strasatti, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe. In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva e di parte sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto vada addebitato al comportamento posto in essere dai tesserati dell’ASD Canicattì per cui chiede in via principale l’annullamento della sanzione a carico del proprio calciatore o, in subordine, una riduzione della sanzione La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata rileva che al termine della gara mentre il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi notava una calca all’interno dello spogliatoio dello Strasatti che ben presto si è trasformata in rissa generale e che ha visto inizialmente come protagonisti i calciatori Avarello Alessandro n.11 del Canicattì ed Barraco Antonino n.14 del M.F. Strasatti che si scambiavano violenti pugni al volto e calci al torace. Da quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore e la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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