COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BROCCOLETTI MASSIMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO DON BOSCO – DERUTA DISPUTATA A TERNI IL 04.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE (RECTIUS SQUALIFICA) AL SUDDETTO BROCCOLETTI FINO AL 31.12.2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BROCCOLETTI MASSIMO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO DON BOSCO – DERUTA DISPUTATA A TERNI
IL 04.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL
C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012
E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE (RECTIUS SQUALIFICA) AL
SUDDETTO BROCCOLETTI FINO AL 31.12.2012.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 22 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo l’annullamento della
sanzione.
Erano presenti l’arbitro della gara ed il reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione del Direttore di gara e del Sig. Broccoletti
Massimo, reclamante in proprio, è emerso che il suddetto allenatore del Deruta è entrato
all’interno del terreno di gioco senza preventiva autorizzazione dell’arbitro, mentre
quest’ultimo stava allontanando il Dirigente accompagnatore della squadra ospite ed era
attorniato da alcuni giocatori che protestavano in ordine ad una decisione arbitrale.
In questo contesto il Sig. Broccoletti ha appoggiato con veemenza una mano sul braccio
destro del Direttore di gara, provocandogli un dolore esauritosi in pochi minuti.
Tale condotta, tenuta per richiamare l’attenzione dell’arbitro, è sicuramente biasimevole e
meritevole di adeguata sanzione, pur non configurando un comportamento di particolare
violenza, circostanza che induce questa Commissione a contenere la squalifica fino al
31.08.2012.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce:
• La squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Broccoletti Massimo fino al 31.08.2012.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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