F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. VA.LI.CO. MENTANA 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ATLETICO TIVOLI/VALICO MENTANA DEL 22.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. VA.LI.CO. MENTANA 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ATLETICO TIVOLI/VALICO MENTANA DEL 22.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011, infliggeva a carico del calciatore Saltamacchia Davide, tesserato in favore della società VA.LI.CO. Mentana 1947, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 perché “al termine della gara, dapprima colpiva l’arbitro con un pugno all’addome provocandogli lieve dolore quindi strattonava per la maglia, danneggiandola, rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose. Successivamente afferrava il Direttore di gara per il collo stringendo fino a quando l’Arbitro stesso riusciva a divincolarsi dalla morsa”. Il Club laziale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiede di scagionare il tesserato Saltamacchia Davide in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara doveva essere individuato nel calciatore Palpacelli Davide, che, volontariamente, con nota scritta, si assumeva la piena responsabilità degli eventi. La Commissione adita, tuttavia, confermava la decisione assunta in prime cure (cfr Com. Uff. n. 41 del 24.2.2011) atteso che, a seguito di un supplemento istruttorio consistito nell’audizione dell’Arbitro della gara, lo stesso ufficiale confermava senza obra di dubbio quanto riportato nel suo referto. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società VA.LI.CO. Mentana 1947 nell’interesse del suo calciatore riproponendo con breve nota scritta le argomentazioni spese innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, in particolare acquisendo un supplemento istruttorio diretto dall’Arbitro dell’incontro. Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra come sopra proposto dall’A.S.D. Va.Li.Co. Mentana 1947 di Mentana (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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