F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 6) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.R. MESINA S.R.L. – NOTA N. 9661/493PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 6) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA ALLA SIG.RA CHIERICHELLA MARCELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.R. MESINA S.R.L. - NOTA N. 9661/493PF/10-11SP//FC DEL 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) Con atto spedito in data 1.8.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 3 a carico dell’allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, e la sanzione dell’ammenda, pari ad € 2.000,00, a carico della medesima Società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 25.8.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 1.9.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell’allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig.ra Marcella Chierichella, per avere impegnato, nella preparazione tecnica del precampionato riferito alla Stagione Sportiva 2010/2011, quale responsabile tecnico della prima squadra, un soggetto, sig. Ezio Capuano, non tesserato. Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata alla Società, odierna ricorrente. In via preliminare, si evidenzia come la società A.C.R. Messina S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l’ingiustizia dell’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l’eccessività della sanzione medesima. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario. Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti sproporzionata rispetto alla condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente. Ed invero, la particolare esiguità (soli 7 gironi) del periodo in cui il sig. Capuano ha svolto l’attività di responsabile tecnico della prima squadra, in uno alla circostanza che la stessa ha riguardato il periodo di preparazione pre-campionato (periodo nel quale, peraltro, non sono state disputate gare ufficiali), impone una congrua riduzione della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella misura di € 1.000,00. Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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