• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012
1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. MARCELLO PROSIA (DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ ASD REAL CELANO); – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10- 11/AM/MA DEL 6.5.2011 – DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012
1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. MARCELLO PROSIA (DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ ASD REAL CELANO); - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10- 11/AM/MA DEL 6.5.2011 - DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)
La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011, ha inflitto al signor Marcello Prosia, direttore sportivo della A.S.D. Real Celano, l’inibizione di 6 mesi ed alla società A.S.D. Real Celano l’ammenda di € 1.000,00. La sanzione è stata inflitta al signor Marcello Prosia per avere, in concorso con il calciatore Edoardo Castellucci e con il direttore generale della F.C. Olimpia Celano Emilio Capaldi, mediante un fittizio trasferimento del calciatore Edoardo Castellucci, accettato anche da quest’ultimo, alla Real Celano, dal 29 al 31 agosto 2009, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla A.S.D. Aquilotti San Rocco con la quale il calciatore Edoardo Castellucci era stato precedentemente tesserato; la sanzione è stata inflitta alla società A.S.D. Real Celano per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio direttore sportivo con potere di rappresentanza ed al proprio tesserato. Di talché, il signor Prosia, direttore generale dell’A.S.D. Real Celano, in proprio e l’A.S.D. Real Celano, in persona dello stesso direttore generale, rappresentati e difesi dall’avv. Agostino Di Renzo, hanno impugnato la decisione, deducendo che la stessa risulterebbe affetta da vizi logici e giuridici nonché caratterizzata da omessa motivazione su alcuni profili decisivi. In particolare, la lettura dei verbali afferenti gli interrogatori delle persone sentite dalla Procura Federale evidenzierebbe che tutte le persone interrogate sono state univoche e concordanti nell’eliminare ogni possibile condotta irregolare sia dei tesserati che delle società coinvolte; il calciatore, svincolato dalla Società Aquilotti Avezzano, si sarebbe volontariamente tesserato con la Real Celano per seguire un gruppo di amici, di poco più grandi, che si erano tesserati con la
stessa società e sarebbe stato l’allenatore della squadra juniores a ritenere opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età. La prima ricevuta fiscale di € 1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano. I ricorrenti, in conclusione, hanno chiesto di essere prosciolti da ogni addebito con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura minima. L’appello proposto dalla A.S.D. Real Celano è inammissibile. Il ricorso, infatti, è stato presentato dalla società in persona del direttore generale Marcello Prosia (che ha rilasciato la procura difensiva all’Avv. Agostino Di Renzo), il quale, a tale data, era inibito ai sensi della stessa decisione della Commissione Disciplinare Nazionale oggi impugnata, sicché l’interessato non aveva e non ha allo stato alcun potere di rappresentanza della società. L’appello proposto dal signor Marcello Prosia è infondato e va di conseguenza respinto. La Commissione Disciplinare Nazionale, attraverso un chiaro percorso logico argomentativo, ha innanzitutto evidenziato che la ratio del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 96 N.O.I.F. è duplice: da un lato, riconoscere alla Società di provenienza, a fronte dell’insussistenza di ogni vincolo, un indennizzo per la “perdita” del tesserato, anche al fine di consentire nuovi investimenti, indispensabili per la cura dei vivai giovanili; dall’altro, evitare, attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane e la predeterminazione della misura del “premio di preparazione”, che l’attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni. La decisione di primo grado ha ritenuto che i deferiti, con la fittizia interposizione della società Real Celano nel trasferimento dell’atleta Castellucci dalla Aquilotti alla Celano Olimpia, abbiano inteso eludere tale normativa ed ha evidenziato come le giustificazioni fornite dagli incolpati siano incredibili ed incoerenti. In sostanza, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto che la Real Celano e l’Olimpia Celano abbiano posto in essere una “triangolazione” finalizzata a ridurre l’indennizzo da versare alla società di provenienza.
La decisione è correttamente motivata ed è esente dai vizi logici e giuridici prospettati. Le circostanze che il trasferimento del Castellucci dalla società di provenienza alla Real Celano abbia avuto la durata di soli due giorni e che l’atleta aveva un età non idonea a partecipare ai campionati di competenza della Real Celano, che, all’epoca del tesseramento, non aveva il settore giovanile, sono certamente sufficienti a far ritenere che il trasferimento non sia avvenuto direttamente dalla Società di provenienza alla Società Olimpia Celano, ma attraverso l’interposizione della Società Real Celano, al fine di ridurre il “premio di preparazione” dovuto alla società di provenienza. Né può assumere alcun rilievo, al fine di escludere la condotta elusiva, la considerazione che la Real Celano aveva una propria squadra partecipante al campionato juniores sotto l’egida del Settore Giovanile del Comitato regionale d’Abruzzo, atteso che, come risulta dallo stesso ricorso, proprio l’allenatore della juniores ha ritenuto opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età, per cui le ragioni del tesseramento presso la Real Celano risultano ancora meno comprensibili. Inoltre, anche il fatto che la Real Celano e l’intero settore giovanile del Celano Olimpia svolgano le proprie attività sullo stesso campo, per cui continuamente i dirigenti si incontrano, rafforza anziché sminuire l’ipotesi che una condotta elusiva sia stata effettivamente posta in essere. Tra l’altro, premesso le anzidette circostanze sono senz’altro sufficienti a dare conto della condotta dei soggetti interessati, della loro conseguente responsabilità e della congruità della relativa sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale ha altresì posto in rilievo che la prima ricevuta della somma di € 1.000,00 era intestata alla Olimpia Celano e tale elemento fattuale costituisce un ulteriore indizio per individuare quale fosse la Società interessata sin dall’inizio alle prestazioni dell’atleta, mentre l’affermazione contenuta in ricorso, secondo cui la prima ricevuta fiscale di € 1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano, rappresenta un assunto non sufficientemente dimostrato. All’inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S.D. Real Celano ed all’infondatezza del ricorso proposto dal sig. Marcello Prosia segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F.: - dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Celano di Celano (L’Aquila);
- lo respinge nella parte relativa al signor Marcello Prosia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. MARCELLO PROSIA (DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ ASD REAL CELANO); – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10- 11/AM/MA DEL 6.5.2011 – DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)"