• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012
3. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 1991/72 PF11-12/SP/FC DEL 6.10.2011 – PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE, AI SENSI DELL’ART 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012
3. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 1991/72 PF11-12/SP/FC DEL 6.10.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE, AI SENSI DELL’ART 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)
L’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio, con nota inviata via fax in data 26.10.2011, ha preannunciato il proprio reclamo avverso la sanzione inflittale, il 24 ottobre precedente, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come da Com. Uff. n. 30/CDN in pari data, consistente nella penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, in ragione della constatata responsabilità per i fatti rappresentati dall’atto di deferimento della Procura Federale, ivi descritti come: “a) mancato deposito, entro il termine del 24.6.2011, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. B), del citato Com. Uff. (per tale intendendosi il Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 della Federazione, n.d.r.); b) mancato deposito, entro il termine del 30.6.2011, della relazione semestrale al 31.12.2010, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. IlI), lett. C), punto 3) del citato Com. Uff.; c) mancato deposito, entro il termine del 10.6.2011, del prospetto contenente il rapporto PA, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. IlI), lett. A), punto 1) del citato Com. Uff.; d) mancato ripianamento, entro il termine del 6.7.2011, della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2010, per € 602.795,00, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. D), punto 2) del citato Com. Uff.; e) mancato deposito, entro il termine de! 6.7.2011, della documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, in violazione di quanto previsto dal Titolo I, par. IlI), lett. D), punto 1, del citato Com. Uff.; f) mancato deposito, antro il termine del 30.6.2011, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. C), punto 4, del citato Com. Uff..” Tali omissioni sono state contestate alla società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., in concorso con il signor Massimo Pattoni, Presidente e legale rappresentante pro tempore della medesima Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto provate “incontrovertibilmente”, per tabulas, le
circostanze addebitate ed ha inflitto alla società reclamante la sanzione in epigrafe. Di tanto ci si duole col ricorso oggetto della presente cognizione motivato, nel ricorso del 9.11.2011, dalla ritenuta “eccessività e spropositatezza” della sanzione de qua in ragione del fatto che taluni addebiti (presentazione del prospetto PA, ripianamento della carenza patrimoniale e superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile) sarebbero imprescindibilmente legati tra loro da un vincolo di necessaria consequenzialità, nonché alla luce del fatto che la CO.VI.SOC, avrebbe contestato solo tre violazioni (e non sei) ai fini del rilascio della Licenza Nazionale (documento prodromico alla partecipazione al campionato professionistico 2011-2012), prontamente sanate a seguito di adempimento da parte dell’odierna reclamante e pedissequo accoglimento del ricorso proposto alla stessa Commissione. Si chiede, in conclusione, la riduzione della sanzione inflitta a soli tre punti di penalizzazione oppure, in subordine, a quattro punti in luogo di quelli comminati in primo grado. Dopo l’istruzione, è stata fissata l’odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l’avv. Eduardo Chiacchio per la società reclamante e il dott. Roberto Benedetti, in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso dell’ Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. il primo e per il suo rigetto il secondo, per le stesse motivazioni ampiamente dedotte negli atti depositati. La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio non sia fondato e, per questo, non appare meritevole di accoglimento. Deve dirsi, in primo luogo, che non può essere condivisa la tesi della società relativamente al punto di sussistenza di una “stretta omogeneità e di connessione esistente” tra gli addebiti e, specificatamente, quelli relativi alla mancata presentazione del “Prospetto PA” al 31.12.2010, quello riguardante il ripianamento della carenza patrimoniale e, da ultimo, quello connesso al superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c., con la conseguente postulazione di una riduzione dei punti di penalizzazione derivante dalla pretesa “riduzione” delle violazioni contestate. Il Collegio non condivide quello che è il sostrato implicito di una tale costruzione, ovvero la presenza di un “vincolo di continuazione” tra le fattispecie, perché si tratta di adempimenti che hanno fra di loro, certamente, una contiguità logico-deduttiva ma appaiono anche e soprattutto, incontrovertibilmente, dotati di una loro autonomia giuridica ed una distinta materialità; cosicché non può affermarsi che un adempimento sia il necessario e indefettibile presupposto dell’altro anche se (ma qui si giungerebbe a trascendere nella genericità di un legame teleologico che indubbiamente connette ogni adempimento finalizzato al rilascio della Licenza) ogni comportamento doveroso è presupposto imprescindibile per ottenere il provvedimento di ammissione al Campionato. Non può sfuggire, esemplificando, che natura e oggetto del “Prospetto PA”, di cui all’art. 85, lett. C) par. VII N.O.I.F., siano diversi dall’obbligo di ripianare le carenze patrimoniali emerse dal citato “Prospetto”, secondo gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) del titolo III, lettera A) del Com. Uff. n. 158/A: una è la rappresentazione finanziario-contabile del “Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale”, l’altra riguarda le possibili modalità per il ripianamento del rapporto che precede entro i limiti della misura minima. Il piano ontologico su cui muovono le diverse obbligazioni esclude, ad avviso di questa Corte, ogni possibile vincolo di continuità o configurazione in unica fattispecie. Né può avere conseguenza alcuna, nel presente giudizio, la comunicazione fatta dalla CO.VI.SOC alla società, in cui essa ha, sinteticamente, rappresentato le omissioni in cui la stessa era incorsa e che ne impedivano il rilascio della Licenza. Come neanche la Società ignora, la CO.VI.SOC ha formalmente rappresentato alla Procura Federale, con puntualità, l’articolata elencazione degli addebiti (in numero di sei) cui l’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. era incorsa; tale nota ha costituito la fonte genetica dell’attività della Procura e il contenuto sia del suo deferimento che della conseguente statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale. Ciò posto, la doglianza concernente la presunta sproporzionalità tra comportamento addebitato nelle sue singole fattispecie e sanzioni irrogate appare manifestamente infondata. E l’infondatezza la si apprezza ancor di più allorché si voglia cogliere la ratio delle disposizioni contenute nel Titolo I) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 158/A del 29.4.2011, ovvero quello di garantire equilibrio economico, trasparenza di gestione e tutela degli operatori, evitando avventure finanziarie con quegli effetti pregiudizievoli che sono di facile intuizione. Ma, anche al di là della ratio, è la stessa lettera del reticolo normativo predisposto dalla Federazione che fornisce chiare indicazioni sia sulla rigorosità del sistema che sulla perentorietà dei termini di adempimento sia, da ultimo, sulla stretta e necessaria consequenzialità tra inadempimento e sanzione. Non può apparire casuale la puntigliosa indicazione degli adempimenti che vengono richiesti al fine di procedere al rilascio della Licenza, tutti introdotti dalla locuzione verbale “Le società devono”, espressione esplicativa della ritenuta necessità di una prestazione che non vuole essere solo esercizio di uno sterile controllo, ma sistematico apprezzamento del rispetto di un equilibrio economico finanziario che è condizione vitale del sistema. Per questo, ogni fattispecie è puntualmente regolata e la violazione di ogni singolo comportamento “doveroso” viene specificatamente sanzionata, senza che vi sia spazio alcuno per interpretazioni diverse o valutazioni discrezionali che consentano il sostanziale aggiramento dei criteri di tenuta dello stesso sistema. Sulla base di questi parametri deve dirsi (e la società non contesta) che l’ Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio ha adempiuto con ritardo, con la conseguenza che l’elusione dei termini perentori non può che essere sanzionata nel modo previsto dal Com. Uff. n. 158/A/2011, ovvero per singolo comportamento omissivo. Il fatto che la società vi abbia provveduto con un ritardo minimo non può essere, poi, apprezzato come scriminante o attenuante perché, a sua volta, l’adempimento nei nuovi termini posti dalla CO.VI.SOC. nella nota dell’8 luglio scorso, è stata condizione essenziale per il rilascio della Licenza e non può essere assunto come un autonomo elemento di benevola resipiscenza ma come atto puramente e semplicemente “dovuto” per la produzione degli effetti propri: la possibilità di partecipazione al Campionato di competenza. Ciò premesso, la conclusione cui perviene questa Corte è che l’ Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. – per il tramite del suo legale rappresentante – non ha rispettato gli obblighi nascenti dal Com. Uff. n. 158/A/2011 della F.I.G.C. e, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S, deve essere ritenuta parimenti responsabile e assoggettata alla relativa sanzione, nella misura irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione che, per l’effetto, dev’essere pienamente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo
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