F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 5. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ) – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, G.C.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2030/64PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 – PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 5. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, G.C.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2030/64PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011) Con preannuncio di reclamo del 31.10.2011 la società Aversa Normanna S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. A seguito del deferimento della Procura Federale, la società veniva sanzionata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2011, la dichiarazione dell’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), par. III), lett. C), punto 5) del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 10.11.2011, una memoria difensiva con la quale si evidenziava l’infondatezza dell’inadempienza contestata e la perfetta regolarità della posizione della società al 30.6.2011 in quanto l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate concernente l’IVA 2009 non si era ancora tradotto in un atto definitivo; si segnalava, a tal proposito, che la cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo del tributo era stata notificata ben dopo la scadenza del termine del 30.4.2011 previsto dal sopracitato Com. Uff. n. 158/A e, addirittura, dopo il 30.6.2011. Si chiedeva, in conclusione, il proscioglimento da ogni addebito. All’odierna camera di consiglio comparivano: - il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Benedetti, il quale, oltre a contestare il fatto che l’appello era stato prodotto da persona fisica diversa da quella deferita in primo grado, chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure; - il rappresentante dell’Aversa Normanna S.r.l., nella persona dell’avvocato Michele Cozzone per delega dell’avvocato Eduardo Chiacchio, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte visto l’art. 10, comma 3, C.G.S., considerato che il titolo I), par. III), lett. C), punto 5), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 impone alle società due distinte incombenze, cioè di dimostrare sia il pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA riportati nelle relative dichiarazioni annuali, sia il pagamento degli stessi tributi, iscritti a ruolo, per i quali sia stata notificata entro il 30.4.2011 una cartella di pagamento, e soltanto da tale seconda incombenza la società reclamante può essere mandata esente da colpa, stante la notifica tardiva rispetto ai termini, mentre permane l’omissione del facere rispetto al primo dei due adempimenti respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società Aversa Normanna S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi.
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