F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 6. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. FABIO OPPICELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO S.R.L.) – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2035/63PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 – PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 6. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. FABIO OPPICELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO S.R.L.) - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2035/63PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011) La società Carrarese Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale, veniva sanzionata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2011, la dichiarazione dell’avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), par. III), lett. C), punto 5) del C.U. n. 158/A del 29.4.2011. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 2 novembre 2011, una memoria difensiva con la quale evidenziava: la carenza di motivazione della sentenza, in quanto il giudice si era limitato a riprodurre il contenuto della norma mentre giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere nulla una sentenza dove l’estrema concisione della motivazione in diritto renda impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo; il vizio della decisione sotto il profilo della corretta applicazione della norma, in quanto il primo Giudice si è soffermato esclusivamente sul contenuto del primo periodo del punto 5), lettera C), del citato Com. Uff. n. 158/A, ignorando il secondo periodo che consente alle società di assolvere all’adempimento del pagamento dell’IVA a distanza di qualche anno; precisamente, consente di pagare entro il 30.4.2011 i tributi relativi ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, conseguendone che il pagamento in ritardo del menzionato tributo, genera prima un avviso bonario e poi la notifica della cartella esattoriale che rende il debito definitivo; la non considerazione del fatto che, in data 30.6.2011, quindi nel rispetto dei termini, la società aveva versato la prima rata della rateizzazione dell’IVA 2009 e depositato la relativa copia. Tali documenti sono stati allegati anche alla domanda di iscrizione al campionato presentata alla Co.Vi.So.C. il 30.6.2011 e non sono stati contestati dall’organo di vigilanza e si chiedeva, in conclusione, il proscioglimento da ogni addebito. All’odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Benedetti, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, e il rappresentante della Carrarese Calcio S.r.l., nella persona dell’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che dall’esame degli atti di causa emerge che Equitalia Gerit S.p.A., con nota in data 29.6.2011, ha attestato l’avvenuta accettazione del piano di rateizzazione di tutte le cartelle emesse a carico della società Carrarese Calcio S.r.l., Visto che, in data 30.6.2011, la stessa società risulta aver versato la prima rata relativa alla rateizzazione dell’IVA dovuta per l’anno 2009 accoglie il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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