F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 8. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. (GIÀ A.S.D. TRAPANI CALCIO) AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VITTORIO MORACE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRIMO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI NN. 6 E 7 LETT. A DEL COM. UFF. N.200 DEL 21.6.2010, AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D STAGIONE 2010-2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.37/CDN dell’ 11.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 8. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. (GIÀ A.S.D. TRAPANI CALCIO) AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VITTORIO MORACE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRIMO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI NN. 6 E 7 LETT. A DEL COM. UFF. N.200 DEL 21.6.2010, AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D STAGIONE 2010-2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.37/CDN dell’ 11.11.2011) La ricorrente ha proposto ricorso avverso le sanzioni: - dell’inibizione per giorni 30 inflitta al signor Vittorio Morace, quale Presidente e Legale Rappresentante della società Trapani Calcio S.r.l.; - dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 3, C.G.S. in relazione ai punti 6 e 7 lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21.6.2010, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2010/2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN dell’11.11.2011), per non aver depositato entro il termine del 9.7.2010, come disposto al punto 7 lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 200/2010, la visura camerale aggiornata della società. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 7 lett. A) del Com. Uff. n.200/2010, sostenendo che il termine ivi previsto per la presentazione di tale documento non è perentorio e pertanto prorogabile previo accordo tra le parti. Inoltre considera la questione sollevata sostanzialmente irrilevante. Ritenendo quindi infondate le sanzioni irrogate, la ricorrente ha chiesto l’annullamento o la riforma della decisione. La Corte, letto il ricorso ed udita la Parte, rileva la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale congrua in merito alla commessa violazione di quanto disposto al punto 7, lett. A) del Com. Uff. n. 200/2010, in osservanza degli obblighi previsti all’art.10, comma 3, C.G.S. e del punto 12, lett. A) del Com. Uff. 200/2010, nei quali viene sanzionato espressamente il comportamento riconducibile alla ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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