F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/SANSOVINO CALCIO DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012
1) RICORSO DELL’U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/SANSOVINO CALCIO DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500.00 alla società U.S.D. Zagarolo. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Zagarolo/Sansovino Calcio del 23.10.2011, sostenitori della società sanzionata rivolgevano espressioni gravemente offensive, minacciose e discriminatorie per motivi territoriali all’indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali, e, per aver, nel corso dell’intervallo, rivolto gesti chiaramente minacciosi all’indirizzo degli ufficiali di gara. Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Zagarolo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.10.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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