F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 3) RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSA YURI; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SASSO AGOSTINO; SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L./GROUP C.DI CASTELLO S.R.L. DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012
3) RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSA YURI; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SASSO AGOSTINO; SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L./GROUP C.DI CASTELLO S.R.L. DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)
Con telegramma del 5.11.2010, la società S.S.D. Group C. di Castello inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con la quale gli venivano inflitte le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore De Rosa Yuri e 4 giornate effettive di gara al calciatore Sasso Agostino, per aver, al termine dell’incontro Sansepolcro Calcio/Group C. di Castello del 30.10.2011, colpito e insultato entrambi un proprio compagno di squadra e invitando l’Arbitro a non trascrivere sul referto di gara quanto accaduto. Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla stessa in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello S.r.l. di Città di Castello (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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