F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 5) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA S.R.L. (GIÀ SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FABIO DELLA LONGA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. ORA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL); – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: – DELL’ART.10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 7 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA LND; – DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9185/633PF10/11/LG/AM/MG DEL 30.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 5) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA S.R.L. (GIÀ SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FABIO DELLA LONGA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. ORA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL); - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: - DELL’ART.10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 7 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA LND; - DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9185/633PF10/11/LG/AM/MG DEL 30.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011) Ricorso della Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l., ora Poli Sportiva Monterotondo Lupa S.r.l., avverso la sanzione inflitta con provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale in data 24.11.2011 della ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per il suo presidente, signor Fabio Della Longa, per giorni 30, a seguito della violazione dell'art. 10, comma 3 bis C.G.S., a causa della inosservanza del termine per il deposito della visura camerale necessaria per l'iscrizione al campionato 2010/2011 della Lega Nazionale Dilettanti. Nella discussione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, le parti ricorrenti hanno ammesso che soltanto per mero errore della segreteria della società era stata inviata una visura non aggiornata del documento richiesto: visura, peraltro, invariata rispetto a quella poi depositata successivamente alla scadenza del termine prestabilito alla data del 9 luglio e non tempestivamente rispettato. La tardività dell'adempimento in questione appare, pertanto, ancor meno scusabile, alla luce della circostanza che l'atto richiesto risulterebbe essere stato sempre nella disponibilità della società in questione. Ciò premesso, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento del gravame, che si palesa chiaramente infondato. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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