F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 6) RICORSO DELL’U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FLAVIO REDAELLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. OLGINATESE; – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 4 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA L.N.D.; – DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9266/636PF10/11/LG/AM/MG DEL 31.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 6) RICORSO DELL’U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FLAVIO REDAELLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. OLGINATESE; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: - DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 4 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA L.N.D.; - DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9266/636PF10/11/LG/AM/MG DEL 31.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011) La società U.S.D. Olginatese ha presentato ricorso avverso la decisione in epigrafe inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Con l'impugnativa predetta le parti ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, riconoscendo in punto di fatto la circostanza del mancato deposito, ma deducendo la infondatezza delle conseguenze giuridiche per la contestata omissione con l'argomento che lo statuto in questione sarebbe stato, comunque, prodotto già in occasione della prima iscrizione al campionato di Serie D undici anni prima e che da allora non aveva subìto alcuna variazione nel suo contenuto. In senso contrario, peraltro, è da tener presente che il Comitato Interregionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010, espressamente sostitutivo del precedente nella materia de qua, "attesa la necessità di adeguare la tempistica in relazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e del Consiglio Federale", aveva inequivocamente indicato tra gli altri "adempimenti per l'ammissione al campionato nazionale Serie D", al n.4, l'obbligo per le società "entro il termine del 9.7.2010, ore 12" di "depositare copia statuto sociale vigente". Alla luce di una tale testuale ed inequivoca prescrizione di per sé immediatamente operativa, è evidente che non possono avere alcun pregio né la circostanza che il contenuto dell' atto in oggetto fosse rimasto invariato rispetto a quello originariamente depositato, né la mancanza di una apposita specifica richiesta o di una tempestiva comunicazione da parte della Co.Vi.So.C. per evidenziare l'inadempimento del dovere di che tratta si e/o sollecitarne l'adempimento, né la omessa sospensione dell' iscrizione al campionato, né infine il notevole ritardo con il quale si sarebbe comunque provveduto alla contestazione in esame. Cosicchè non sembra in alcun modo possibile riconoscere la fondatezza delle censure formulate con il gravame in esame, che deve conseguentemente venire senz' altro rigettato. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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