F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 7) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCO NICOLINI SEGUITO GARA CALCIO CHIERI/ VALLEE D’AOSTE (Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 7) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCO NICOLINI SEGUITO GARA CALCIO CHIERI/ VALLEE D’AOSTE (Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011) La A.S.D. Calcio Chieri 1955 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 5.12.2011 con la quale quest’ultimo ha inflitto al calciatore Nicolini Marco a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 3 gare effettive con la seguente motivazione “per avere, senza alcuna possibilità di contendere il pallone, trattenuto un calciatore avversario afferrandone la maglia e cingendogli il collo con un braccio. Successivamente lo spingeva a terra con forza, ponendogli una mano sul viso”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente in particolare afferma che il provvedimento appare sproporzionato sotto il profilo sanzionatorio in relazione alla gravità della scorrettezza commessa e soprattutto per la difformità riscontrata tra le motivazioni sanzionatorie contenute nella decisione ed il referto dell’arbitro. Rileva il ricorrente che il Giudice Sportivo ha ricostruito l’accaduto in modo diverso rispetto al referto dell’arbitro affermando che il Nicolini avrebbe anche spinto a terra con forza l’avversario. La ricorrente chiede, pertanto, una riduzione della sanzione nella misura che sarà ritenuta equa. Il ricorso non può essere accolto. Infatti dal referto dell’arbitro si rileva che il fatto è accaduto con il pallone non a distanza di gioco e che il comportamento del Nicolini è stato reiteratamente contrario al regolamento in quanto dapprima ha trattenuto un avversario per la maglia placcandolo con un braccio intorno al collo e poi lo ha spinto con forza con una mano all’altezza del viso. Dunque, a prescindere dalla circostanza se l’avversario è stato o meno spinto a terra, tale comportamento si configura come condotta violenta correttamente sanzionata con 3 giornate di squalifica ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b). Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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