F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO DEL G.S.D NUVLA SAN FELICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/NUVLA SAN FELICE DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO DEL G.S.D NUVLA SAN FELICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/NUVLA SAN FELICE DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) Con atto spedito in data 5.11.2011, la società G.S.D. Nuvla S. Felice chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) con la quale, su reclamo della Società Sportiva Sant’Antonio Abate, è stata irrogata alla Società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara Sant’Antonio Abate/Nuvla S. Felice, disputata in data 18.9.2011, con il punteggio di 3-0. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.11.2011, degli atti ufficiali, la società G.S.D. Nuvla S. Felice faceva pervenire, in data 14.11.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, con la decisione oggetto del presente gravame, ha ritenuto che la società G.S.D. Nuvla S. Felice ha fatto partecipare alla gara Sant’Antonio Abate/Nuvla S. Felice, disputata in data 18.9.2011, diversi calciatori che non avevano titolo a prendervi parte in quanto tesserati in modo irregolare, essendo stata, la richiesta di tesseramento degli stessi, sottoscritta esclusivamente da uno dei due legali rappresentanti e non da entrambi congiuntamente, per come previsto nel verbale dell’assemblea straordinaria in cui era stata deliberata la fusione tra le società della G.S.D. Capriatese e la A.S.D. Sanfeliciana, con conseguente nascita della Società G.S.D. Nuvla S. Felice. Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che fosse preliminarmente definita la posizione del tesseramento dei calciatori della Società G.S.D. Nuvla S. Felice, Munao Giuliano, Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Immobile Lorenzo, Marzeglia Adriano, Bacio Terracino Antonio, Ferraro Pasquale, Esposito Mario, Bacio Terracino Salvatore e Gaglione Rosario – ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 094/CGS del 24.11.2011, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12/D del 7.12.2011, ha dichiarato “validi ed efficaci i tesseramenti in favore della società G.S.D. Nuvla S. Felice dei calciatori Munao Giuliano, Pappadia Simone, Veneziano Armando, Coppola Enea, Cacace Davide, Circiello Luca, Lagnena Nicola, Immobile Lorenzo, Marzeglia Adriano, Bacio Terracino Antonio, Ferraro Pasquale, Esposito Mario, Bacio Terracino Salvatore e Gaglione Rosario”. Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare la fondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente accoglimento dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Nuvla San Felice di San Felice a Cancello (Salerno) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 1-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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