F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MARCO BERLUCCHI, SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ SELARGIUS CALCIO DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 14.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MARCO BERLUCCHI, SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ SELARGIUS CALCIO DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 14.12.2011)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69/DIV del 14.12.2011, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, ha inflitto al signor Berlucchi Marco, Dirigente dell’A.S.D. Selargius Calcio, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. sino al 14.3.2012, per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all’Assistente di gara e tentato di aggredire il medesimo al termine dell’incontro Pol. Calcio Budoni/Selargius Calcio dell’11.12.2011. Avverso tale decisione ha proposto reclamo l’A.S.D. Selargius, per conto del proprio Dirigente, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti così come refertata dall’Assistente di gara, deducendo la genericità del referto arbitrale e lamentando la sproporzione della sanzione rispetto agli addebiti. Dunque, la reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Secondo un principio indiscusso e consolidato dell’ordinamento sportivo il rapporto dell’arbitro, nei procedimenti disciplinari, così come quello degli assistenti, costituisce una fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35, 1.1, C.G.S, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Ebbene, nel caso di specie, la refertazione posta a fondamento della sanzione non presenta alcun vizio, presentandosi coerente e dettagliata. L’Assistente ha riportato a referto, testualmente, il contenuto delle espressioni offensive proferite dal signor Berlucchi, nonchè la descrizione analitica del comportamento minaccioso tenuto dal medesimo. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, osservato che il complesso delle parole proferite ed il comportamento tenuto per le modalità con le quali è stato posto in essere assume connotazioni di rilevante gravità. Alla luce di quanto esposto, ritiene congrua la sanzione già inflitta, respinge il ricorso come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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